Premesse
La rassegna di giurisprudenza proposta di seguito fornisce una panoramica sulle decisioni più rilevanti assunte negli ultimi 18 mesi dai Tribunali italiani. Non di rado, infatti, come sarà possibile notare nel prosieguo, i giudici hanno motivato le proprie decisioni dando diverse interpretazioni alle novità introdotte con il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori), convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n.176 ed estratte dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza entrato in vigore lo scorso 15/07/2022 e che ha assorbito le procedure di sovraindebitamento convertendo, peraltro, il presente accordo di composizione della crisi, in una vera procedura concorsuale, appunto, di “Concordato minore”.
Tutte le pronunce citate sono massimate in termini brevi, evidenziandone gli aspetti che frequentemente Gestori e Advisor nella prassi affrontano.
Trib. Roma 23.02.2022 – Accordo con provvista erogata dal Fondo vittime di usura
Il Giudice ha omologato l’accordo fondato unicamente sulla messa a disposizione della somma di € 30.000,00 derivante dall’accesso al Fondo di prevenzione vittime dell’usura gestito dall’Ambulatorio Antiusura onlus di Roma. L’accordo ha previsto l’integrale pagamento delle spese di giustizia e delle spese in prededuzione ex art. 13 co.4bis L. 3/12 e il pagamento parziale del debito, in un’unica soluzione, oggi cristallizzato nei ruoli dell’Agenzia Riscossione per le province di Roma, Caserta e Pistoia con una percentuale del 1,23%.
Trib. La Spezia 07.01.2022 – Omologa anche con soddisfacimento irrisorio dei chirografi
Il Giudice ha omologato l’accordo che, a fronte di un passivo che ammonta ad € 641.608,65 (€ 3.625,55 in prededuzione ed € 637.983,00 al chirografo) prevede il conferimento di un attivo patrimoniale pari soli a € 4.800,00 tramite n. 48 rate mensili di € 100,00 cadauna con pagamento integrale dei creditori in prededuzione e nella misura irrisoria dello 0,18% dei creditori chirografari.
Trib. Bologna 12.01.2022 – Giudizio di convenienza rispetto alla liquidazione
Il Giudice ha omologato l’accordo di composizione considerando non migliorativa l’alternativa liquidatoria, in quanto il ramo d’azienda affittato dal ricorrente ha un valore oggettivamente poco elevato e certamente inferiore alla finanza esterna direttamente erogata dal terzo che ha condizionato l’erogazione del “prestito” all’assenso del creditore ipotecario alla omologazione dell’accordo e all’immediato rilascio del consenso alla cancellazione delle garanzie ipotecarie iscritte sull’immobile.
A conferma di ciò, il Giudice ha acquisito un’intestazione sotto forma di atto notarile, in applicazione dell’art. 76 DPR 445/2000 che dichiara che il valore commerciale della società, alla luce dei bilanci degli ultimi tre anni, non risulta essere superiore all’importo di finanza esterna e che il canone di locazione è congruo rispetto alle risultanze contabili e fiscali.
Trib. Milano 23.11.2021 – Cram down e giudizio di convenienza rispetto alla liquidazione
Il Giudice ha omologato l’accordo di composizione considerando che, come evidenziato dall’OCC, la valutazione di convenienza va conclusa positivamente valorizzando non tanto le percentuali di pagamento raggiungibili nelle procedure alternative poste a confronto ma, piuttosto, nei diversi tempi previsti di pagamento: contestualmente all’omologazione per la procedura di composizione della crisi, alla scadenza del quarto anno di durata della procedura per la soluzione liquidatoria.
Peraltro, il Giudice ha argomentato che la norma di cui all’art. 12 co.3 quater l. 3/2012, prevedente la c.d. adesione coattiva dell’amministrazione finanziaria ad opera del Tribunale, deve ritenersi operante anche rispetto ai crediti vantati dagli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, in tal modo allineando la procedura di accordo di composizione al concordato minore di cui al CCII – in relazione al quale l’art. 80, co. 3, nel testo sostituito dal D. Lgs. n. 247 del 2020, estende espressamente detto istituto anche ai titolari di crediti previdenziali e assistenziali – nonché al concordato preventivo con riguardo al quale è ammessa la transazione fiscale e previdenziale; una diversa interpretazione, che valorizzasse l’omesso riferimento ai crediti previdenziali nella legge n. 3/2012, risulterebbe, infatti, in contrasto con il canone di ragionevolezza.
Trib. Mantova 09.11.2021 – Inammissibile la modifica unilaterale della proposta
Quando l’esecuzione dell’accordo di ristrutturazione diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, questi non può procedere alla modifica unilaterale della proposta ma, con successiva approvazione del Giudice delegato, può iniziare nuovamente l’iter di composizione della crisi per rinegoziare con i creditori un nuovo accordo.
Nel caso di specie, il piano ha ad oggetto la vendita in blocco dell’azienda con tutti gli immobili; in fase esecutiva, di fronte alla impossibilità della vendita in blocco degli immobili, il debitore ha proposto la vendita singola degli stessi e, dunque, la conseguente modifica del piano.
Trib. Salerno 20.11.2021 – La stipula di affitto di azienda costituisce atto in frode?
Il Giudice ha omologato l’accordo motivando che, benché costituisca atto in frode ai creditori la stipula del contratto di affitto di azienda la cui esistenza sia stata taciuta ai creditori, l’eliminazione dal contratto della clausola che preveda il diritto di prelazione a favore dell’affittuario e la disponibilità del debitore a fornire i chiarimenti richiesti in ordine alla situazione del patrimonio personale e di quello che costituisce l’impresa individuale da lui esercitata, consentono di ritenere eliminato l’ostacolo alla omologazione dell’accordo.
Trib. Parma 26.08.2021 – La costituzione di fondo patrimoniale costituisce atto in frode?
In sede di omologa, un creditore ha sollevato eccezione di inammissibilità dell’Accordo ritenendo i ricorrenti responsabili di aver posto in essere un atto in frode ai creditori costituendo un fondo patrimoniale, con conseguente effetto segregativo di gran parte del patrimonio immobiliare, successivamente revocato ex art. 2901 c.c.. Sebbene l’atto fosse stato debitamente evidenziato nel ricorso introduttivo, il creditore motivava che condizionava irrimediabilmente in negativo la valutazione di meritevolezza del debitore, costituendo motivo di revoca del decreto.
Il Giudice, al contrario, ha omologato l’accordo escludendo la sussistenza di atti in frode ai creditori in quanto l’atto con finalità protettive (costituzione del fondo patrimoniale), stipulato molti anni prima dell’accesso alla procedura di sovraindebitamento ed oggetto di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., era stato correttamente evidenziato dai debitori nel ricorso introduttivo così da consentire una completa informazione del ceto creditorio ed una corretta valutazione della proposta di accordo.
Peraltro, nel caso di specie, la costituzione del fondo patrimoniale è risultata sostanzialmente neutra rispetto alla consistenza del patrimonio che i ricorrenti mettevano a disposizione dei creditori, atteso che i beni immobili destinati all’esclusivo soddisfacimento delle esigenze familiari, nella prospettiva dell’accordo oggetto del presente giudizio di omologa, erano posti in liquidazione ed il ricavato integralmente destinato al soddisfacimento dei creditori, denotando non una finalità elusiva ma una volontà di addivenire ad una soluzione negoziale della crisi da sovraindebitamento anche attraverso beni originariamente destinati ad un fine diverso.
Particolarmente rilevante è la giurisprudenza di merito richiamata dal Giudice volta ad attribuire all’espressione “atti in frode ai creditori” un significato non dissimile dalla valenza che esso assume nel contesto dell’art. 173 l.f..
Nell’accordo di composizione della crisi, la condizione di meritevolezza del debitore, ai fini dell’accesso alla procedura, richiede che sussista (art. 7 co.2 lett. d)quater) e permanga nel corso della procedura (art. 10 co.3 ed art. 11 co. 5) una generale condizione di correttezza suscettibile di positivo riscontro ove il debitore abbia fornito tutti gli elementi per la ricostruzione della propria posizione economica e patrimoniale e per l’individuazione di eventuali atti dispositivi del patrimonio, così da consentire la completa informazione dei creditori chiamati ad esprimere il proprio consenso.
Il concetto di frode, nell’accordo di composizione della crisi, evoca una condotta positiva, caratterizzata da inganno o altro artificio, retta da un particolare stato soggettivo, che è quello della dolosa preordinazione dell’atto al prevalente, se non unico, scopo della lesione degli interessi dei creditori. L’atto in frode non si identifica come il mero atto pregiudizievole ex art. 2901 c.c., ma richiede il quid pluris del carattere fraudolento della disposizione patrimoniale.
Parimenti, nel Concordato Preventivo, l’accertamento del C.G. è stato interpretato in termini di disvelamento, nella rappresentazione della situazione economico – patrimoniale, di elementi di carattere patrimoniale non rivelati dal debitore nella domanda di concordato che, se conosciuti dai creditori, li avrebbero indotti a prendere una decisione differente sulla proposta di concordato. Pertanto, la frode è rappresentata da una mistificazione dei fatti da parte del debitore con la finalità di manipolare il consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, dovendo il giudice verificare che vengano messi a disposizione del ceto creditorio tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della proposta.
Trib. Milano 12.06.2021 est. Paluchowski – Principio della consecuzione delle procedure
Il Tribunale di Milano, nel caso in cui l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento sia convertito in liquidazione del patrimonio ex art. 14 quater l. 3/2012, ritiene applicabile il principio della consecuzione tra procedure già previsto dall’art. 69 bis, co.2, l.f. per il fallimento e il concordato preventivo.
Con la conseguenza che dal decreto di cui all’art. 10 l. 3/2012, equiparato per legge all’atto di pignoramento ed in applicazione analogica dell’art. 586 c.p.c., il Giudice può cancellare tutti i vincoli successivi al pignoramento nel momento della liquidazione eseguita per monetizzare il patrimonio del debitore sovraindebitato senza nessun onere di convocare i titolari dei vincoli pregiudizievoli e di attuare un contraddittorio non previsto preventivamente ma realizzabile ex post se ritenuto necessario.
Trib. Bologna 29.04.2022 – Legittimazione del voto espresso dall’AdE Riscossione
Nell’ambito delle operazioni di approvazione della proposta del sovraindebitato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, l. 3/2012, va riconosciuta all’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) la legittimazione al voto esclusivamente per le somme dovute a titolo di aggio e spese di riscossione, mentre spetta unicamente ai corrispondenti Enti impositori la legittimazione al voto per i crediti iscritti a ruolo; solo coloro possono, quindi, contestare l’eventuale ammontare del credito indicato dal ricorrente ed acconsentire alla rinuncia o alla falcidia prevista nel piano. Il voto eventualmente espresso dall’Agenzia delle Entrare – Riscossione per i crediti di competenza degli Enti impositori non è pertanto validamene prestato, poiché non proviene dal soggetto titolare del relativo diritto di credito.
Trib. Mantova 11.04.2022 – Inammissibile il voto espresso dall’AdE per gli enti impositori
L’espressione del voto nelle procedure di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento costituisce attività di amministrazione del tributo ed esula dalla mera riscossione dello stesso, sicché l’Agenzia delle Entrate Riscossione non è legittimata ad esprimere il voto ai sensi dell’art. 11 L. 3/2012 per conto degli enti impositori (nel caso di specie INPS, INAIL, Camera di Commercio).
Trib. Bolzano 21.04.2022 – Il cram down sul Medio Credito Centrale
Il Giudice non ha omologato l’accordo atteso che sebbene il cram down fiscale ex art. 12 co.3 quater l. 3/2012 è applicabile anche al Medio Credito Centrale, poiché nella nozione di “amministrazione finanziaria” sono ricomprese tutte le entrate erariali e non solo quelle di natura fiscale e MCC è una società pubblica riconducibile al Ministero dell’Economia e delle Finanze, partecipata da Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e dello Sviluppo di Impresa S.p.A. (Invitalia) e a sua volta è interamente posseduta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestisce, nell’ambito di un RTI composto da altri cinque istituti di credito di cui è mandataria, il Fondo Pubblico di Garanzia per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, alimentato da risorse pubbliche stanziate dal MISE a valere sul bilancio dello Stato, nel caso di specie, il credito vantato da MCC non ha natura pubblicistica di tributo o di altra entrata erariale, e neppure è un credito che trova titolo in una pretesa impositiva, bensì è riconducibile ad un rapporto di natura privatistica, trattandosi del corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale di finanziamento concesso alla ricorrente dalla Banca Cassa Rurale Alto Garda BCC – Soc. Coop. e garantito da una fideiussione per l’80% dell’importo complessivo rilasciato da MCC.
Trib. Bologna 17.05.2022 – Omologa con voto contrario Amministrazione finanziaria
Il Giudice, per effetto delle modifiche introdotte dalla l. 176/2020, in particolare della previsione di cui al nuovo comma 3-quater dell’art. 12 l. 3/2012 secondo cui il Tribunale procede all’omologa dell’accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria quando l’adesione sia decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’art. 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell’O.C.C., la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione risulta conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, ha omologato l’accordo proposto sia in quanto, nel caso di specie, la mancata adesione dell’Amministrazione finanziaria è decisiva per il raggiungimento della percentuale essendo titolare da sola di oltre il 60% dei crediti e sia perché la proposta è più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Come riferito dal Gestore dell’O.C.C., in ipotesi di liquidazione del patrimonio (una volta esaurito il soddisfacimento dell’ipotecario), le restanti fonti di realizzo per il creditore erariale sono da individuarsi in quanto ricavabile dallo stipendio, dal TFR e dalle esigue somme residuate nei conti correnti; in caso di omologazione dell’accordo, invece, l’ente di riscossione, percepisce in via immediata una cospicua percentuale della finanza esterna che verrebbe a mancare nell’alternativa liquidatoria.
Trib. Spoleto 10.05.2022 – Cram down anche al voto contrario dell’Ente Previdenziale
Il Giudice ha omologato l’accordo nonostante il voto contrario dell’INPS, attesa l’interpretazione estensiva dell’art. 12 co. 3quater l. 3/2012 da applicarsi non solo in caso di omessa adesione da parte dell’amministrazione finanziaria ma anche degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria per le seguenti ragioni:
- Il D.Lgs. n. 147 del 2020, recante il correttivo al CCII, ha modificato il testo dell’art. 80 riguardante l’omologa del concordato minore estendendo il cram down non solo al caso di mancata adesione dell’amministrazione finanziaria (come era previsto nella versione originaria) ma anche alla mancata adesione degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria, in tal modo allineando le disposizioni previste per il concordato minore con quelle del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione;
- Una diversa interpretazione della norma la renderebbe costituzionalmente illegittima, per una evidente disparità di trattamento tra la procedura “minore”, a disposizione dei debitori non fallibili e delle imprese agricole, e quella “maggiore” del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, a disposizione sia delle imprese sopra-soglia ma anche delle stesse imprese agricole;
- Con riferimento alla diversa questione della falcidia dell’IVA, nella sentenza n. 245/2019, la Corte Costituzionale ha rilevato che “la differenza di disciplina che a seguito delle modifiche apportate alla procedura di omologa caratterizza ora il concordato preventivo e l’accordo di ristrutturazione rispetto all’accordo di composizione dei crediti del debitore civile non fallibile dà luogo ad una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tale da concretare l’addotta violazione dell’art. 3 Cost.; giacché non v’è motivo per trattare diversamente, sotto questo profilo, i debitori legittimati ad avvalersi della procedura di concordato preventivo in quanto assoggettabili a fallimento: la ragione di fondo che giustifica la falcidia dell’IVA, al pari di quella di tutte le altre poste di credito privilegiate e tributarie, non può porsi in termini differenziati per tutte le categorie di debitori legittimati ad avvalersi di una procedura concorsuale esdebitatoria. E ciò a prescindere dal tipo di attività esercitata, imprenditoriale o no, nonché dalle dimensioni di tale attività ed all’incidenza economica che ad esse si correla, trattandosi di elementi indifferenti rispetti all’obiettivo perseguito dalle relative procedure di definizione della crisi”.
Trib. Forlì 04.04.2022 – Omologa con voto contrario dell’Ente Previdenziale
Il Giudice ha rigettato il reclamo promosso dall’INPS avverso il decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione del debito, sull’assunto che il cram down deve ritenersi applicabile anche all’ente previdenziale.
Anzitutto, in quanto esso è stato espressamente previsto dagli artt. 180 e 182 bis l.f., come novellati dal D.L. 125/20, convertito nella L. 159/20, segno questo della volontà del Legislatore di sottoporre a falcidia i crediti degli enti pubblici, laddove l’alternativa liquidatoria non rappresenti un’utilità per gli enti stessi. Peraltro, come si evince dalla stessa Relazione illustrativa alla L. 159/20 tale interpretazione risponde all’esigenza di far fronte alla situazione di crisi economica determinata dall’emergenza legata all’epidemia da Covid-19 agevolando, ove possibile, l’accesso delle imprese a procedure concorsuali minori al fine di scongiurarne il dissesto. In tal contesto, il nuovo cram down fiscale e contributivo muove dalla consapevolezza che spesso l’inerzia del creditore istituzionale costituisce un ostacolo ai piani e ai progetti delle soluzioni alternative alla liquidazione, quand’anche foriere di scenari più convenienti per i creditori pubblici.
Ad ulteriore riprova di ciò, ben si può fare riferimento al D. L. 118/21 che all’art. 20, co. 1, lett. a), ha previsto che le parole “il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto” siano sostituite con “il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione”. Questo intervento legislativo ha voluto porre fine all’acceso dibattito circa l’applicazione del nuovo istituto soltanto in caso di mancanza di voto ovvero anche in caso di diniego espresso da parte del creditore pubblico, derivante dalla differente formulazione della norma prevista per il concordato preventivo (“mancanza di voto”) rispetto agli accordi di ristrutturazione dei debiti (“mancanza di adesione”).
Trib. Pistoia 08.07.2021 + Trib. Forlì 04.10.2021 – Omologa con voto contrario Ente di Previdenza
Il Giudice ha omologato l’accordo di composizione della crisi nonostante il voto negativo dell’Ente di Previdenza che rappresentava il 55% dei creditori, stante l’indubbio vantaggio che lo stesso persegue dall’omologazione rispetto alla procedura di liquidazione.
Secondo il Tribunale il comma 3 quater dell’art. 12 l. 3/2012 (Il tribunale omologa l’accordo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali e la proposta è conveniente rispetto all’alternative liquidatoria) merita di essere applicato estensivamente agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria in virtù di una interpretazione conforme al principio di cui all’art. 3 Cost., stante l’espressa inclusione di detti enti nelle corrispondenti previsioni degli artt. 180 e 182 bis l.f..
“Ascrivere alla mancata espressa menzione degli enti previdenziali il significato di una specifica scelta legislativa esporrebbe, piuttosto, la norma a censure d’incostituzionalità in ragione del trattamento deteriore incomprensibilmente riservato ai sovraindebitati rispetto a quello concesso agli imprenditori commerciali, assoggettabili alle procedure concorsuali maggiori.
Trib. Milano 01.06.2021 Est. Pascale – Omologa in assenza di contestazioni
Il Giudice ha rilevato che in sede di omologa, se la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all’ipotesi alternativa di liquidazione concorsuale, bensì, in via esclusiva, alla verifica della legittimità del procedimento e della fattibilità del piano oggetto della proposta di accordo.
Trib. Napoli 21.06.2021 – Omologa con voto contrario AdE rappresentante l’86,35% del voto
Il Tribunale ha omologato l’accordo di composizione della crisi, nonostante il voto contrario dell’amministrazione finanziaria, determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze previste dall’art. 11 l. n.3/2012, avendo l’accordo offerto alla stessa amministrazione le medesime somme che avrebbe ricevuto nell’alternativa liquidatoria, valorizzando altresì la ratio ispiratrice della disciplina da sovraindebitamento, ovvero consentire al debitore, che non ha causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento, una seconda chance.
Difatti, con l’approvazione della Legge di conversione del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 e l’entrata in vigore del novellato comma 3 quater dell’art. 12 della l. n.3/2012, è chiara la volontà del legislatore di assicurare una tutela del debitore contro il silenzio o le ingiustificate resistenze dell’amministrazione, così attribuendo al Tribunale il potere di omologa delle proposte rigettate quante volte, ai fini della loro mancata approvazione, il voto contrario dell’amministrazione sia stato determinante e la proposta di accordo di composizione della crisi consente all’Agenzia delle Entrare di ottenere una soddisfazione maggiore rispetto a quella ricavabile dalla liquidazione del patrimonio del debitore.
Trib. La Spezia 14.01.2021 + Trib. Palermo 02.11.2021 – Cram down fiscale
L’art. 12 co.3 quater l. 3/2012, come introdotto dal d.l. 137/2020 convertito nella l. 176/2020, comporta la conversione ipso iure in voto positivo del voto negativo espresso dall’Agenzia delle Entrate rispetto alla proposta di accordo di composizione della crisi avanzata dal debitore, qualora ricorrano due condizioni: i) che il contenuto positivo o negativo del voto sia decisivo ai fini dell’esito delle votazioni, ii) che la proposta di accordo di composizione della crisi consenta all’Agenzia delle Entrate di ottenere un soddisfacimento maggiore rispetto a quello ricavabile dalla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14 ter ss. della l. 3/2012.
Trib. Livorno 21.05.2021 – Falcidia cessione 1/5 dello stipendio
Il Tribunale ha omologato l’accordo di composizione disponendo la sospensione, sino al completamento dell’accordo, del prelievo della cessione del quinto dello stipendio del debitore a favore dell’istituto di credito, essendo ciò stato previsto nella proposta oggetto del voto dei creditori.
Secondo il giudice, nessun dubbio sussiste sulla possibilità che l’accordo preveda la falcidia alla luce di quanto disposto dall’art. 8 co.1bis della L.3/2012 come modificata dalla l. 176/2020, che sebbene previsto solo per il piano del consumatore, è sicuramente estendibile anche all’accordo, avendo la medesima natura di matrice concordataria.
Si osservi che il Giudice, per ragioni di economia della procedura e per ridurre i costi dei bonifici, ha disposto che la somma di € 470,00 mensile messa a disposizione dal debitore, venga versata direttamente dal datore di lavoro su un c/c bancario aperto dal Gestore a nome della procedura trattenendoli dalle retribuzioni mensili; sarà poi il Gestore a provvedere a riparti in favore dei creditori anziché con cadenza mensile, con cadenza trimestrale.
Trib. Parma 26.03.2021 – Falcidia IVA
Il Giudice ha omologato l’accordo di composizione della crisi che prevede la falcidia del credito per ritenute operate e non versate, respingendo l’eccezione di inammissibilità formulata dall’Erario considerato che, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 7 aprile 2016 C-546/14, anche nel sovraindebitamento deve ritenersi applicabile la falcidia dell’IVA e degli altri tributi ex art. 7 l. 3/2021.
Conformemente alla tesi accolta da altri Tribunali, seppure la pronuncia della Corte Costituzionale n. 245/2019 non involga la questione della falcidiabilità delle ritenute operate e non versate, si ritiene si debba procedere, alla luce del parallelismo tracciato tra il concordato preventivo e la presente procedura, ad una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata ulteriormente supportata dalla nuova disciplina del Codice della Crisi di Impresa che, seppure non ancora in vigore, deve ritenersi utilizzabile a tal fine in quanto prevede con riferimento al concordato minore (l’attuale accordo di composizione) la possibilità del pagamento parziale dei crediti tributari senza i limiti della falcidia di cui all’art. 7 l. 3/2012.
Trib. Ferrara 27.05.2022 – Accordo mediante continuazione dell’attività di impresa
Il Giudice ha dichiarato inammissibile la proposta di accordo che prevedeva la continuazione dell’attività di impresa artigiana odontotecnica svolta dal debitore e la messa a disposizione dei creditori di soli € 150 al mese, senza considerare gli eventuali rischi connessi all’esercizio dell’attività di impresa, ovvero all’aumento o diminuzione dei redditi.
L’accordo che prevede di proseguire l’attività d’impresa svolta, non differisce da una proposta di concordato preventivo e, dunque, il debitore è tenuto a predisporre oltre che un piano industriale, anche un piano finanziario adeguato alla dimensione dell’imprese e che, previa analisi della situazione della stessa, consenta di formulare un’attendibile previsione di flussi di cassa idonei non solo a neutralizzare i costi, ma anche a soddisfare i creditori.
Trib. Forlì 28.05.2021 – Ammissibile l’accordo di composizione con assuntore
I soci illimitatamente responsabili di una società agricola hanno chiesto l’apertura congiunta ai sensi dell’art. 7bis l. 3/2012, della procedura di sovraindebitamento mediante presentazione di una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti con cessione di tutti i beni ad un terzo Assuntore dietro apporto, da parte di quest’ultimo, dell’importo di € 2.800.000 con il quale provvedere a soddisfare i creditori entro 180 giorni dall’avvenuta omologa (in misura superiore a quanto raggiungibile da una procedura liquidatoria).
Il Giudice – valutata la solvibilità e la capacità finanziaria dell’Assuntore, e dopo aver invitato i ricorrenti ad integrare la proposta con il deposito di una cauzione in denaro per importo non inferiore al 10% della somma offerta intestata alla procedura – ha dichiarato ammissibile la proposta di Accordo di composizione, rilevando altresì che, una volta eseguite le obbligazioni concordatarie convenute da parte dell’Assuntore ed effettuati i pagamenti, lo stesso subentra nella titolarità di tutti i cespiti appartenenti ai ricorrenti, previo specifico provvedimento giudiziale e liberazione di detti cespiti dagli eventuali vincoli a quel momento ancora esistenti.
Trib. Rimini 21.01.2021 – Inammissibile deroga all’art. 11 co.3 l. 3/2012
E’ inammissibile la proposta di accordo contenente una deroga alla disposizione di cui all’art. 11 co.3 l. 3/2012 a tenore del quale “l’accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso”, né tale norma può essere derogata in virtù di un’interpretazione evolutiva della previsione espressa di una simile deroga dal codice della crisi all’art. 79 co.5.
Trib. Chieti 22.02.2022 – Impossibilità di adempiere accordo e conversione in liquidazione
Il Giudice ha dichiarato la conversazione della procedura di accordo omologato nel 2018 in liquidazione del patrimonio, preso atto che parte istante ha dedotto e documentato la sopravvenuta impossibilità di adempiere i termini dell’accordo sia per problemi di salute sia per oggettive difficoltà d’impresa derivate dalla notoria pandemia in atto.
Il Giudice, nel caso di specie, ha ritenuto applicabile per via analogica l’art. 14 quater co.1, che si occupa di ipotesi patologiche ascrivibili ad una condotta rimproverabile al debitore; invero, infatti, eadem ratio si coglie con riferimento alla ipotesi in cui fattori oggettivi non imputabili al debitore rendano impossibile attuazione dell’accordo, non ritenendo sia preclusiva la norma che limita detta possibilità di conversione al solo piano del consumatore (art. 14bis, co.2 lett. B), L. 3/12).