Come cambia il concordato preventivo secondo il disegno di legge presentato alla Camera

La soluzione proposta è così evidente e coerente da fa venire alla memoria la fiaba di Andersen: “I vestiti nuovi dell’imperatore” nella quale si narra che solo la voce autentica e pura di un bambino riusciva a squarciare il velo dell’ipocrisia.

Com’è ormai a molti noto, in data 11/3/2016 è stata presentata alla Camera dei Deputati il disegno di legge per la delega al Governo della riforma organica delle discipline della crisi d’impresa.

Viene definita “riforma organica” in quanto il Governo si propone di presentare un testo che raccolga le discipline delle diverse situazioni di crisi d’impresa e dell’insolvenza quali: la procedura di liquidazione giudiziale (espressione che sostituisce quella di “fallimento”), di concordato preventivo, di accordi di ristrutturazione e piani attestati, di amministrazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa, di sovraindebitamento a cui aggiungerà una disciplina per i gruppi di imprese e procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.
In questa sede è però di interesse restringere il fuoco di attenzione sul concordato preventivo che risulta la procedura, alternativa al fallimento, più praticata negli ultimi dieci anni per la soluzione della crisi di impresa.

Su questo fronte la novità più rilevante che desidero commentare è la rimozione della formula del concordato preventivo c.d. liquidatorio, eseguito attraverso la cessione di tutti i beni.
Infatti il testo di presentazione del disegno di legge dichiara espressamente il favore del Ministro verso il solo concordato in continuità e cioè verso quella forma di concordato che si proponga la prosecuzione diretta od indiretta dell’attivitá aziendale e ciò sul principale rilievo che nell’esperienza degli ultimi dieci anni i concordati per cessione dei beni non hanno saputo offrire una soluzione davvero più vantaggiosa ai creditori rispetto alla liquidazione fallimentare, scontando tuttavia costi assai maggiori di presentazione per il coinvolgimento di un numero elevato di professionisti che, inevitabilmente, ingrossavano la prededuzione (ovverosia i costi in capo alla procedura in erosione al patrimonio destinato ai creditori stessi) e senza avvantaggiarsi di alcun procedimento di accertamento dei crediti affidabile per l’intera platea dei creditori.

Il concordato liquidatorio dunque, nel volgere di pochi mesi ha visto cadere interamente le proprie fortune passando dal suo apice, registrato con la legge 7/8/2012 n 134 che aveva introdotto il voto per silenzio assenso dei creditori volto a favorire principalmente proprio i concordati liquidatori che costituivano la grande maggioranza nel panorama delle domande di ammissione, ad una fase di forte declino con la introduzione del voto palese e di una soglia minima del 20% di soddisfacimento del ceto chirografario, varati con la L 6/8/15 n 132, fino alla prossima e definitiva uscita di scena proposta con il disegno di legge caldeggiato dal Governo.
Al riguardo è interessante osservare che il legislatore nella sua oscillazione tra posizioni estreme adottate nell’arco di breve tempo (l’una di assoluta indulgenza, l’altra di assoluto rigore verso il debitore), ha rifiutato il suggerimento da ultimo (dicembre 2015) rivoltogli dalla “commissione Rordorf” (istituita per elaborare proposte di riordino e di riforma delle procedure concorsuali), che aveva proposto la conservazione dell’istituto sottoponendolo tuttavia alla condizione che il concordato si avvantaggiasse di apporti di terzi che consentissero di soddisfare le ragioni dei creditori in misura apprezzabilmente maggiore rispetto all’alternativa fallimentare.

La scelta di respingere una soluzione di così buon senso che avrebbe dato al ceto chirografario la possibilità di ottenere risultati più performanti, ne rivelano la matrice ideologica che in campo economico non paga mai, candidandosi a future nuove revisioni allorché il sistema giudiziario entrerà nuovamente in crisi soverchiato da esubero di procedure fallimentari (alias di liquidazione).

Sul punto Il legislatore ha invece optato per una soluzione ancora più estrema e sinceramente poco aderente al piano di realtà, volta a spostare l’opzione liquidatoria nella prospettiva tracciata dalla commissione Rordorf (e cioè con apporto di risorse capaci di incremento dell’attivo) sul concordato fallimentare, ora concordato liquidatorio giudiziale.

Il prevedibile insuccesso dell’iniziativa è anticipato dalla riflessione che se è ipotizzabile l’apporto di risorse ulteriori a sostegno di un concordato preventivo che eviti lo spossessamento (legato, o no, all’espressione “fallimento”), è invece relegabile ad un contesto di assoluta eccezione la probabilità che il debitore si faccia carico, attraverso nuova finanza, di una parte del passivo concorsuale per accorciare i tempi di una liquidazione giudiziale che lo vede ormai estraneo, atteso soprattutto il fatto che l’apporto di risorse il debitore lo riserva al momento in cui, chiamato a rispondere di reati di bancarotta, utilizza l’offerta di danaro in termini risarcitori in cambio della rinuncia del curatore alla costituzione di parte civile nel processo penale o al riconoscimento da parte del tribunale di attenuanti legate alla condotta risarcitoria.

Dunque la scelta di eliminare completamente la figura del concordato preventivo liquidatorio e condizionare all’apporto di nuova finanza quello “fallimentare”, non appare destinata a produrre risultati né in termini deflattivi dell’attività giudiziaria, né in termini di maggior vantaggio apportato alla classe dei creditori chirografari i cui interessi concreti sono sacrificati sull’altare dell’approccio dogmatico teso a mostrare che dalla prossima riforma in avanti sarà agevolata soltanto la soluzione della crisi che riesca a conservare la sopravvivenza dell’impresa, con buona pace dei fornitori, anch’essi a propria volta imprenditori ma figli di un Dio minore.


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