Concordato in bianco snello: domanda senza delibera dell’organo amministrativo
L’articolo 152 l.fall. richiede che la proposta di concordato fallimentare sia accompagnata dalla decisione dei soci delle società di persone o dalla delibera dell’organo amministrativo che dispone lo strumento concorsuale.
In aggiunta, al fine di garantire la certezza e la pubblicità della decisione sul concordato da parte degli amministratori di società di capitali e cooperative, la legge prescrive che la relativa delibera sia assoggettata alla formalità della redazione del verbale che la recepisce da parte del notaio e dalla successiva sua iscrizione nel registro delle imprese a norma dell’art 2436 c.c.
La norma è richiamata dall’art 161 co 4 l. fall. per cui vale anche nel concordato preventivo al cui riguardo la disposizione recita che: “per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell’art 152 l.fall.”
Con l’introduzione, grazie al D.L 83/2012, del co 6 dell’art 161 l.fall. la domanda di concordato può essere depositata anche priva di proposta e piano con una funzione c.d. prenotativa della successiva domanda piena; al riguardo la giurisprudenza di merito si è interrogata se tra i requisiti necessari a pena di ammissibilità per il deposito di tale domanda “in bianco” fosse necessari anche la delibera resa secondo il modello stabilito dall’art 152 l.fall.
Il contenuto della delibera esprime un atto di gestione della società e deve indicare se non il dettaglio, quantomeno le linee portanti del prossimo concordato: al riguardo la giurisprudenza di merito (cfr T Roma 29/07/2010 in ilcaso.it) ha stabilito non solo che la previa approvazione da parte dell’organo amministrativo costituisce presupposto di ammissibilità della proposta di concordato presentata da un società di capitali, ma altresì che debba esservi perfetto allineamento tra la delibera e la proposta, nel senso che in difetto di coincidenza anche la proposta viene dichiarata inammissibile (nella fattispecie era stato deliberato un concordato preventivo in continuità e nel concreto la proposta era basata sulla cessione dei beni).
Il punto della discussione giuridica verteva su due valutazioni divergenti: da un lato la domanda di concordato ex art 161 co 6 l fall. ha come finalità proprio quella di disporre del tempo necessario per confezionare una proposta di concordato su cui legittimamente gli organi deliberativi possono non avere ancora chiarezza di idee quanto al suo sviluppo e alla proposta concreta da rivolgere ai creditori, circostanza che contrasta con la necessità di depositare sin da subito, in registro imprese, una delibera impegnativa sui contenuti della proposta concordataria; inoltre, la domanda ex art 161 6 co l fall., ben può preludere ad un accordo di ristrutturazione dei debiti che smentirebbe il proposito concordatario eventualmente deliberato dall’organo amministrativo (così Trib Milano 17/6/2014 in ilcaso.it)
Dall’altro si evidenziava come l’art 152 l. fall. richiede l’adempimento delle formalità alla presentazione della “proposta di concordato”; al contrario, l’art 161 co 4 l. fall. prescrive il deposito della delibera nelle forme dell’art 152 l.fall al momento della “domanda di concordato”, che, secondo l’art 161 co 6 l.fall., può avere anche il contenuto di semplice riserva di successivo deposito della proposta e del piano con la conseguenza che la lettera della legge sembrerebbe richiedere sempre il rispetto di tutte le formalità ivi compresa quella della pubblicazione della delibera degli amministratori (così Trib Modena 28/11/2012 in ilcaso.it; Trib Pisa 21/02/2013 in ilcaso.it; Trib Mantova 14/03/2013 in ilcaso.it; Trib Padova 7/7/2014 in ilcaso.it; App Firenze, 31/08/2015 in ilcaso.it).
La Cassazione con la sentenza n 20725/2017 distingue la fase giudiziale da quella negoziale; nella prima un legale chiede al tribunale la concessione dei termini per predisporre successivamente una proposta da rivolgere ai creditori.
La seconda fase si apre con la vera e propria proposta concordataria-negoziale che deve dunque essere sottoscritta da chi se ne assume la responsabilità e deve necessariamente essere deliberata con le prescrizioni di cui all’art 152 l.f.
Pertanto l’utilizzo da parte del legislatore dello stesso termine “domanda” va riferito in realtà a diversi momenti processuali ciascuno caratterizzato dalle formalità funzionali al raggiungimento delle finalità proprie e dunque la “domanda” di concordato con riserva ben può “essere sottoscritta soltanto dal difensore munito di procura non occorrendo che sia personalmente sottoscritto anche dal debitore”, mentre il secondo e diverso momento processuale consistente nel deposito della proposta e del piano dovrà essere accompagnato anche dalla documentazione richiesta dall’art 161 l.f. ivi compresa, a pena di inammissibilità, la delibera dell’organo deliberante predisposta nei termini di cui all’art 152 l fall.