Farmacie in crisi, a ciascuno la sua medicina
Nella primavera di quest’anno sulla stampa nazionale sono apparsi diversi articoli riferiti alla crisi economica che ancora avvolge il settore delle farmacie: nel solo mese di aprile 2017 a Milano sono state sette le farmacie dichiarate fallite o in concordato, che si aggiungono a una lista di altre 25 dall’inizio dell’anno. Le ragioni della crisi sono spesso indicate nell’aumento delle licenze, nell’apertura delle parafarmacie, nella maggior diffusione dei cosiddetti farmaci equivalenti e nella contrazione del numero delle ricette legata ai maggiori controlli operati sui medici di base, tutti fattori che porterebbero alla riduzione dei margini di guadagno, spesso non più sufficienti a sostenere i costi di struttura, con successiva implosione dell’attività. A testimonianza del dato obiettivo della crisi che ha colpito indistintamente il settore, si registra un forte ridimensionamento del valore assoluto dell’attività in fase di cessione, passato da un coefficiente di 2,5 / 3 rispetto al fatturato, come calcolato fino a 10 anni or sono, a valori attestati su coefficienti pari 0,8 / 1,2 del giro d’affari annuo, che costituisce elemento significativo del sensibile calo di interesse del mercato verso questa branca d’attività.
Se è tuttavia innegabile che il valore dell’attività sia fortemente ridimensionato, è altrettanto indubbio che alcuni esercizi soccombono mentre molti avanzano dignitosamente, rivelando che il mercato non è negativo in termini assoluti e che l’attività merita ancora di essere coltivata sebbene con approcci imprenditoriali differenti.
Per alcuni farmacisti il passaggio della crisi non ha coinciso con un cambiamento di mentalità da semplice professionista a imprenditore, come sempre di più il mercato richiede, comportando attenzione a fattori tipicamente manageriali di conduzione dell’attività legati alla rotazione del magazzino, alla scelta dei prodotti, ai tempi di consulenza verso il cliente, elementi che alla fine dell’anno incidono in termini determinanti sulla redditività. Se dunque l’attività è ancora economicamente vantaggiosa ove correttamente approcciata, la soluzione alla crisi non può e non deve essere il fallimento ma soluzioni concordate che permettano di riequilibrare il risultato finanziario e la ripresa dell’attività. Il fallimento è sinonimo di esclusione dal mercato, di inidoneità di un’attività economica a interpretare le necessità commerciali di un’epoca o di un ambiente nel quale è inserita, circostanza che non si adatta in senso assoluto al mercato del farmaco che esprime in tanti esercizi la buona capacità di aderenza al tessuto economico nel quale è integrato.
La soluzione alla crisi deve dunque essere ricercata negli strumenti alternativi al fallimento che permettono di evitare la debacle che si traduce in un dramma personale particolarmente acceso per il farmacista, a cui è ricondotta la perdita della licenza all’esercizio dell’attività, l’estensione della dichiarazione di fallimento alla propria persona e il coinvolgimento del patrimonio personale per far fronte ai debiti provocati dal cattivo andamento dell’attività economica; infine, non ultimo e non meno sgradito, la soggezione ai reati fallimentari di bancarotta che trovano nella dichiarazione di fallimento il loro presupposto applicativo.
Nell’affrontare dunque la crisi della farmacia occorre porsi come primo e più rilevante obiettivo quello di evitare il fallimento per le conseguenze gravi che vengono riflesse sulla sfera personale del farmacista.
Dal menù delle soluzioni prospettabili, quelle che vengono estratte con maggiore frequenza sono quelle del concordato preventivo nella sua doppia declinazione liquidatoria o con continuità aziendale. Occorre preliminarmente osservare che i concordati risultano più vantaggiosi per quelle farmacie gestite attraverso società di persone e un po’ meno per le ditte individuali. Infatti, il concordato nell’applicazione societaria (s.a.s. o s.n.c. che frequentemente sono titolari dell’attività commerciale), lascia indenne la responsabilità patrimoniale della persona fisica; la regola è espressa dall’art 184 legge fallimentare che stabilisce come: “il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”, locuzione che per l’appunto indica come l’accordo tra la società e i suoi debitori produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili arginando al contesto societario la responsabilità economica senza il coinvolgimento dunque di quella dei soci.
Nel caso di ditta individuale invece il titolare della farmacia ne è anche il proprietario diretto, con la conseguenza che il concordato eviterà gli effetti del fallimento sotto il profilo personale, in quanto la persona non verrà coinvolta dalla macchia del fallimento e non verranno esercitate nei suoi confronti le azioni penali che lo presuppongono, ma senza dubbio sotto il profilo patrimoniale le differenze saranno assai meno percepite, in quanto la responsabilità patrimoniale personale viene coinvolta fino al limite del completo soddisfacimento dei creditori.
Il concordato liquidatorio
Il concordato liquidatorio costituisce un patto tra la società gerente della farmacia e i creditori volto a contenere entro il perimetro patrimoniale della debitrice la capacità di assolvimento dei debiti: la soluzione può essere graficamente immaginata in termini di cerchi concentrici in cui l’ammontare dei debiti, rappresentato dall’anello più largo, si adatta ai limiti dimensionali dell’anello più piccolo, costituito dalle capacità patrimoniali della società. In questo caso il patto di concordato prevede una ristrutturazione del debito attraverso la formula della parziale remissione di tutti i debiti che non riescono a rimanere contenuti nel diametro patrimoniale della società con la conseguenza che i creditori, almeno di rango chirografario (cioè il cui credito non è garantito da ipoteca, pegno o altri titoli di prelazione) non potranno trovare piena soddisfazione al proprio credito. Il patto concordatario deve essere letto in chiave contrattuale con la caratteristica che i creditori non votano ciascuno per sé ma asserviti al volere della maggioranza, dovendo accettarne il verdetto anche se risultassero dissenzienti rispetto al piano proposto. Il piano di concordato è sottoposto alla votazione dei creditori che debbono dare una risposta manifesta, di significato negoziale alla proposta: la votazione non è espressa per teste (numero dei creditori) ma in base al valore del credito di ciascuno, con la conseguenza che pochi creditori che detengono la maggioranza dei crediti, possono condizionare la volontà di quelli di minoranza che hanno un peso meno significativo nel voto in rapporto a quello altrettanto modesto del loro credito.
La soluzione concordataria, ove accolta, comporta un importante vantaggio ma anche alcune criticità non meno severe: il suo accoglimento determinerà innanzitutto l’esclusione del fallimento, a cui è alternativo, rimuovendo il pericolo delle conseguenze personali esiziali già ricordate, coinvolgenti sia la sfera patrimoniale che penale.
Tuttavia comporta la cessione di tutto il patrimonio della società debitrice compresa la licenza, che è anzi il valore normalmente più ambito e rilevante nell’ambito patrimoniale. Nella versione liquidatoria del concordato, esiste una soglia minima di soddisfacimento dei creditori chirografari rappresentato dal 20% del loro credito, a fronte dell’obbligo di pagare integralmente i creditori privilegiati (normalmente: dipendenti, contributi, imposte); poiché i creditori chirografari, rappresentati tipicamente dai fornitori e finanziatori, sono quantitativamente i più numerosi, raggiungere la soglia legale di soddisfacimento può costituire in alcuni casi un traguardo difficile; ciò può obbligare il titolare-socio illimitatamente responsabile a contribuire con il patrimonio personale fino a concorrenza della soglia legale.
Una seconda criticità è data dal fatto che il concordato costituisce strumento di protezione del patrimonio personale e argine al fallimento a condizione che la soluzione che prospetta sia ritenuta dalla platea dei creditori più vantaggiosa rispetto al fallimento che comporta il coinvolgimento del patrimonio del socio illimitatamente responsabile, laddove il vantaggio può essere misurato non solo in termini economici ma altresì in termini di facile liquidabilità del patrimonio.
Infatti, ove le prospettive di soddisfacimento del credito crescano in caso di fallimento (per via di un patrimonio ricco e facilmente liquidabile in capo al socio illimitatamente responsabile), ciò ridurrà in misura corrispondente l’attrazione verso il concordato che più difficilmente riceverà consensi, a meno che il socio illimitatamente responsabile non accetti di sacrificare una parte del proprio patrimonio per riequilibrare la posizione di svantaggio che il concordato evidenzia (in questo caso) rispetto al fallimento.
Al netto della protezione penale che deriva dal concordato, in ogni caso la differenza tra la soluzione concordataria e il fallimento permane anche in termini economici in quanto in quest’ultima ipotesi l’estensione dell’effetto privativo della dichiarazione di fallimento si allarga a qualsiasi lembo patrimoniale del socio come efficacemente dispone l’art 42 legge fallimentare che stabilisce che “la sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento. Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento”.
I vantaggi che l’imprenditore farmacista trae dalla proposta di concordato, anche nella sua versione liquidatoria più semplice, sono certamente rilevanti soprattutto se rapportati al grave disordine nella vita personale che consegue alla dichiarazione di fallimento, che comporta riflessi gravi sul piano patrimoniale e penale dell’individuo.