Il fallito può essere amministratore di S.r.l.
Cass. civile, sez. I, ord. 16.09.2021 n. 25050, Pres. Scaldaferri, Rel. Dolmetta
Il fallimento personale del socio illimitatamente responsabile di S.a.s., non ne determina l’incapacità ad assumere la carica sociale in una società a responsabilità limitata.
È in questi termini che si è pronunciata la I sezione civile della Suprema Corte sul ricorso presentato dalla Curatela del fallimento di una S.r.l. contro l’Amministratore, personalmente fallito nel 2009 in estensione al fallimento della S.a.S. di cui era socio illimitatamente responsabile.
Nella fattispecie, la Curatela ha eccepito la nullità ed inammissibilità del reclamo, avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, presentato dall’Amministratore per difetto dei poteri gestori e di rappresentanza processuale della società.
La Suprema Corte ha respinto l’impugnazione dando continuità al proprio precedente pronunciato nel 2013 (cfr. Cass., civile, sez. III, 8 agosto 2013, n. 18904) sull’impossibilità di applicare analogicamente alle S.r.l. il dettato di cui all’art. 2382 c.c. che stabilisce ex lege l’impossibilità per il fallito di essere nominato amministratore.
Occorre fare un passo indietro.
Con la riforma del diritto societario del 2003 (cfr D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) il legislatore ha inteso da un lato, uniformare i nostri modelli societari a quelli europei e, dall’altro lato, valorizzare il modello della S.r.l. destinato ad un largo e diffuso utilizzo nel mercato italiano.
Secondo gli Ermellini, dunque, il mancato rinvio alle norme dettate dall’art. 2382 c.c. (e non solo) per le società per azioni non è il frutto di una dimenticanza del legislatore del 2003 ma la precisa espressione di una volontà legislativa tesa a differenziare anche per questo aspetto i due modelli societari.
L’attuale modello delle S.r.l. è caratterizzato da un’accentuata elasticità che non preclude a priori ad un soggetto dichiarato fallito di poterne far parte.
Peraltro, in un’ottica di favor e di reinserimento nell’attività imprenditoriale, non è fatto divieto al fallito di intraprendere lo svolgimento di nuove e ulteriori attività imprenditoriali.
Occorre però osservare come l’apertura della giurisprudenza di legittimità sembra destinato ad essere presto superato dalla Direttiva 2019/1151/UE del 20 giugno 2019 volta a digitalizzare in tutti gli Stati Membri le procedure volte alla costituzione online delle società. Per l’Italia, in particolare, sarà garantita la possibilità di costituire le società a responsabilità limitata.
Il Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva UE, nella sua prima versione/bozza approvata in sede preliminare dal Consiglio dei Ministri il 5 agosto 2021 prevede un richiamo esplicito dell’art. 2382 c.c. anche alle S.r.l., nell’ottica di una maggior trasparenza sulle cause di ineleggibilità ed incompatibilità degli amministratori provocando così il tramonto dell’orientamento giurisprudenziale volto a permettere anche al fallito di rivestire l’incarico di amministratore di S.r.l.