Il riconoscimento del privilegio artigiano prescinde dall’accertamento del fatturato

Il caso da cui prende spunto la sentenza è quello del Tribunale di Verona che escludeva il privilegio artigiano al piccolo imprenditore sulla base del fatto che questi aveva superato il limite previsto dalla legge fallimentare, con un giro d’affari superiore ai 200k euro

Cassazione Sezioni Unite 20/03/2015 n.5685

Massima: “Non ha effetto retroattivo la nuova versione dell’articolo 2351 bis n 5 c.c. a seguito della modifica operata dall’articolo 36 del Dl 9/2/2012 n 5 entrata in vigore il 10/2/12, laddove accorda il privilegio ai crediti d’impresa artigiana definita ai sensi di disposizioni legislative vigenti”.

Riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore della novella resta fermo che l’iscrizione all’albo degli artigiani ex articolo 5 L. 443/1985, non spiega alcuna influenza sul riconoscimento del privilegio, dovendosi ricavare la nozione di impresa artigiana dai criteri generali dell’articolo 2083 c.c.”

L’articolo 1, secondo comma r.d. 16 marzo 1942 n 267 nel testo modificato dal d. lgs. 12 settembre 2007 n169 che stabilisce, ai fini della dichiarazione di fallimento, la necessità del superamento di alcuni parametri dimensionali, esclude la possibilità di ricorrere al criterio sancito nella norma sostanziale contenuta nell’articolo 2083 c.c. che ormai, ai fini della fallibilità, non spiega alcuna rilevanza”.

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Il caso da cui prende spunto la sentenza Cassazione Sezioni Unite 20/03/2015 n.5685 è quello del Tribunale di Verona che escludeva il privilegio artigiano al piccolo imprenditore sulla base del fatto che questi aveva superato, negli anni 2007 e 2009, il limite previsto dall’articolo 1 comma 2 lettera b) della legge fallimentare, avendo avuto un giro d’affari superiore ai 200.000 euro.

Secondo la ricorrente la natura artigiana si sarebbe dovuta ricavare direttamente dall’iscrizione all’albo delle imprese artigiane che secondo l’articolo 5 della L 443 /1985 “è costitutiva e condizione per la concessione di agevolazioni favore di imprese artigiane“.

La Corte di Cassazione nell’escludere la retroattività all’articolo 2751 bis c.c. di nuovo conio, coglie l’occasione per fare chiarezza sulla nozione di imprenditore artigiano e dei criteri che debbono essere tenuti in considerazione per il riconoscimento del privilegio generale ex articolo 2751 bis numero 5) c.c.

Il Tribunale, nel provvedimento cassato, era caduto nell’equivoco generato dall’apparente contrasto tra l’articolo 2221 c.c., che esclude dal fallimento il piccolo imprenditore, e l’articolo 1 secondo comma L.F. che allarga il perimetro dei soggetti fallibili alle imprese con un volume d’affari superiore ai € 200.000, giungendo alla conclusione che, in ragione del superamento della soglie di fallibilità, in capo al piccolo imprenditore che rivendicava il privilegio ex art 2751 bis n 5 c.c. veniva a cadere la natura artigiana e conseguentemente anche il diritto al privilegio sui crediti.

La Cassazione Sez. Un. sul punto ha invece chiarito come il collegamento effettuato tra la condizione di piccolo imprenditore / imprenditore artigiano e i criteri di cui all’articolo 1 L.F. appare del tutto improprio non sussistendo più alcun rapporto fra la condizione di piccolo imprenditore e la condizione di fallibilità; a maggior ragione deve essere escluso il rapporto fra le disposizioni in tema di requisiti di fallibilità con la sussistenza della natura artigiana desumibile in ragione dei criteri stabiliti (ante riforma) per l’individuazione del piccolo imprenditore ex art 2083 c.c.

Pertanto il piccolo imprenditore ben può essere, nello stesso tempo, soggetto fallibile (se supera le soglie di cui all’articolo 1 L.F.) e ciò nondimeno mantenere la sua natura artigiana ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all’articolo 2651 bis c.c.; infatti afferma la S.C. “l’artigiano va considerato un normale imprenditore commerciale e come tale sottoposto alle procedure concorsuali allorché abbia iniziato la sua attività in guisa da costituire una base di intermediazione speculativa e da far assumere al suo guadagno i connotati del profitto”.

Ai fini del riconoscimento della natura artigiana occorre unicamente avere riguardo, ratione temporis, all’articolo 2083 cod civ o agli articoli 2,3 e 4 della legge 8 agosto 1985 numero 443.

Poiché l’articolo 2083 c.c. fa riferimento “all’attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia”, per la ricorrenza della qualità di piccolo imprenditore, occorre valutare alcuni criteri tra cui l’attività svolta, il capitale impiegato, l’entità dell’impresa, il numero di lavoratori, l’entità e qualità della produzione, i finanziamenti ottenuti e tutti quegli elementi atti a verificare se l’attività venga svolta con la prevalenza del lavoro dell’imprenditore e della propria famiglia.

Non costituisce invece elemento indicativo quello che si riferisce al volume d’affari in quanto influenzato dal costo delle materie prime e del materiale utilizzato per produrre i beni; è infatti evidente che un artigiano orafo che per creare i propri prodotti utilizzi oro e pietre preziose, avrà un volume d’affari di un certo rilievo dovuto al valore intrinseco degli oggetti creati e successivamente venduti, derivante dalle materie prime utilizzate anche se abbia svolto la propria attività di persona e senza dipendenti.

Per quanto riguarda invece i crediti sorti successivamente all’entrata in vigore della novella che ha innovato l’articolo 2651 bis primo comma n 5) cod.civ. (10/2/12), per il riconoscimento del privilegio artigiano si dovrà superare ogni interpretazione che basi la qualifica artigianale su requisiti diversi da quelli previsti dalla normativa di settore costituita dalla legge-quadro sull’artigianato numero 443 del 1985.

Peraltro nel nuovo contesto normativo l’iscrizione all’albo artigiani da parte del piccolo imprenditore costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per il riconoscimento del privilegio artigiano; infatti sarà possibile richiedere al giudice delegato la disapplicazione dell’atto amministrativo ogni qualvolta dalla documentazione acquisita in sede di verifica crediti appaia che non esistono i presupposti per l’acquisizione o la conservazione della qualifica artigianale ai sensi della predetta legge.


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