Il socio illimitatamente responsabile nelle crisi da sovraindebitamento

La sempre maggior penetrazione nella sensibilità collettiva della procedura da sovraindebitamento (legge 3/2012) presenta agli interpreti e agli operatori la necessità di trovare risposte ai quesiti sempre più numerosi che la casistica pone

La sempre maggior penetrazione nella sensibilità collettiva della procedura da sovraindebitamento (legge 3/2012) presenta agli interpreti e agli operatori la necessità di trovare risposte ai quesiti sempre più numerosi che la casistica pone senza aver ancora trovato risposta nelle decisioni della magistratura, impedendo il ricorso al “precedente” cui appellarsi per condividerne o contestarne le argomentazioni.

Una problematica che già appassiona, per le implicazioni che derivano e le soluzioni che si affacciano, riguarda gli effetti dell’omologa dell’accordo di composizione della crisi sul socio illimitatamente responsabile della società che l’ha ottenuta.

L’accordo di composizione della crisi è la procedura tesa alla soluzione del sovraindebitamento che si rivolge ai soggetti (individuali o collettivi) che, in quanto non fallibili, non possono pervenire al risultato della esdebitazione come è invece assicurato alle società commerciali dalle procedure concorsuali (fallimento, concordato, accordo di ristrutturazione dei debiti).

L’accordo in questione è una sorta di concordato preventivo semplificato attraverso il quale il debitore ricerca un accordo con la maggioranza dei creditori offrendo una ristrutturazione del proprio debito e il soddisfacimento dei crediti allo scopo di pervenire alla sua esdebitazione.
La procedura può essere aperta anche dalle piccole società di persone il cui patrimonio o volume d’affari (per mancato raggiungimento delle c.d. soglie di fallibilità) non consente di approdare ad un concordato o ad un fallimento.

L’omologa dell’accordo ha effetto nei confronti di tutti i creditori (anche della minoranza dissenziente) e produce l’effetto voluto di esdebitare il debitore con la sua puntuale esecuzione.
La legge 3/2012 all’art 11, sul punto, richiama quasi integralmente la disciplina dell’art 184 l.f. prevedendo che i creditori concorrenti (destinatari dell’accordo) mantengono intatti i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

La previsione si giustifica con il fatto che l’omologa non ha effetto novativo sull’obbligazione, consentendo dunque l’esercizio delle azioni nei confronti dei coobligati che, in quanto soggetti terzi, rimangono estranei alla procedura (di concordato come di accordo di composizione) nonché ai suoi effetti, con salvezza dei rapporti contrattuali stipulati con loro dai creditori della società.

Le differenze normative tra il concordato e il sovraindebitamento, emergono invece riguardo al trattamento del socio illimitatamente responsabile che, nel concordato, partecipa, per espressa previsione di legge (art 184 2° co l.f.), agli effetti esdebitativi garantiti dalla procedura alla società, mentre nell’accordo da composizione della crisi non può disporre di analoga e tranquillizzante disposizione: da qui l’interrogativo se l’accordo permetta il raggiungimento dello stesso risultato anche senza espressa indicazione normativa.

Gli effetti si complicano nel caso (non infrequente) in cui il socio illimitatamente responsabile abbia prestato fideiussione in quanto occorre comprendere se il trattamento a lui riservato sia quello previsto per i fideiussori terzi.

Nel concordato la questione è stata affrontata da Cassazione a Sez. Un. n.3749/89 e più recentemente da Cass. Sez Un. n.3022/15.

Con la prima pronuncia la Corte di legittimità ha affermato che i rapporti di garanzia a carattere personale costituiti dal socio di una società di persone non si considerano rilasciati da un terzo in quanto il socio è già coobligato della società (seppure con il beneficio della preventiva escussione) per via della sua illimitata responsabilità.

Con questa spiegazione la giurisprudenza ritiene che anche la fideiussione venga meno come effetto dell’esdebitazione che dalla società si trasferisce al socio la cui obbligazione si contrae in riflesso a quella concordata dalla società con i creditori.

La seconda e più recente sentenza utilizza lo stesso tracciato argomentativo per affermare che la garanzia ipotecaria rilasciata dal socio, debba essere assolta in sede concorsuale come garanzia privilegiata speciale proprio perché è rilasciata dal socio per un debito proprio e non altrui; poiché i creditori garantiti da privilegio ed ipoteca nel concordato non votano, come bilanciamento della garanzia loro riconosciuta, è necessario che il socio assolva al debito garantito a titolo personale onorandolo come proprio.

Le stesse logiche non sembrano ostili all’accordo di composizione della crisi in quanto si collocano a monte degli effetti dell’omologa dell’eventuale accordo.
Anche nell’accordo proposto da una società di persone si può pervenire alla medesima conclusione della natura personale del debito del socio con la conseguenza che l’esdebitazione concessa alla società si trasferisce alla sfera di questi in virtù delle sue qualità e responsabilità che, nei rapporti con la società, lo distinguono dal terzo.

Pertanto l’insegnamento della S.C. n 3749/89 è proponibile anche nei riguardi del socio illimitatamente responsabile di società non fallibile che ricorra alla procedura di sovraindebitamento, consentendo di superare, con il ricorso all’interpretazione sistematica, un vuoto normativo che apparentemente avrebbe giustificato l’approdo alla soluzione opposta.


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