La Composizione Negoziale: l’esportazione del modello green-pass alla soluzione della crisi d’impresa

A cura dell’avvocato Gianfranco Benvenuto

Il 24 agosto 2021 è stato pubblicato in G.U. il D.L. n 118 recante “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”.

Il legislatore, per colmare il vuoto lasciato dal differimento del Codice della Crisi (di seguito: CCI, la cui entrata in vigore è differita al 16/05/2022 con l’eccezione del titolo II disciplinante l’allerta che entrerà in vigore il 31/12/2023), ha voluto fornire agli imprenditori segnati dalla crisi pandemica uno nuovo strumento rapido per promuovere l’uscita dalle difficoltà denominato: “Composizione negoziata della crisi”.

Lo strumento si rivolge agli imprenditori che si trovano in condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende “probabile la crisi o l’insolvenza” e che offrano un piano dalle “concrete prospettive di risanamento”.

La fattibilità del piano viene valutata da un “esperto” nominato da una commissione istituita in CCIAA che assicura per i successivi 180 gg la propria mediazione nelle trattative.

Se in questo tempo il piano riscuote il gradimento dei creditori, gli sbocchi possono essere formalmente i più diversi (ADR, contratto con taluni volto alla conservazione della continuità aziendale, piano attestato) ma tutti tesi a ricucire la crisi con gli effetti che ormai siamo abituati a conoscere: esenzione da revocatorie, protezione dalle procedure esecutive e cautelari, vantaggi fiscali per tutti, conservazione degli affidamenti bancari e dei contratti in corso (anche se parzialmente inadempiuti).

In caso di insuccesso delle trattative, l’imprenditore nei 60 gg successivi può proporre un concordato liquidatorio veloce e semplificato con cui è sufficiente assicurare ai creditori una qualche “utilità” e nulla più: con grande pragmatismo, anche la vendita dell’azienda può avvenire liberamente salvo semplici “sondaggi” e senza l’avvio di procedure competitive a cui, peraltro, nella normalità nessuno partecipa al di fuori di colui a cui l’azienda è stata originariamente offerta.

Dunque, viene disegnato un percorso semplice e funzionale per salvare il salvabile o liquidare ciò che non produce più ricchezza, senza tanti convenevoli che nel tempo si sono rivelati più che opportunità per il ceto creditorio, una rendita di posizione per molti professionisti.

Lo snodo di questo processo è il visto” d’ingresso rimesso ad una valutazione professionale dell’esperto che, alla nomina, deve dare un giudizio positivo sulle concrete prospettive di risanamento.

Poiché tra gli effetti della procedura c’è anche la sospensione delle procedure di fallimento, qualcuno potrebbe immaginare che le maglie dello strumento siano larghe al punto da consentire l’accesso anche a chi si trovi in uno stato di crisi avanzato.

Se ciò accadesse però si darebbe ingresso all’abuso capace di provocare danni ingenti in quanto il ritardo di 180 gg nella dichiarazione di fallimento di un debitore che nel frattempo conserva ogni libertà imprenditoriale compresa quella dei pagamenti per i debiti pregressi o perfino degli atti di straordinaria amministrazione, con l’aggravante della protezione dalle procedure esecutive, sono un tempo ingiustificabile che si tradurrebbe in pregiudizi altrettanti gravi di cui l’esperto finirebbe per rispondere.

Questa eventualità dovrebbe orientare l’esperto alla prudenza nel dare la sua adesione all’apertura della procedura (legata alla valutazione delle concrete prospettive di risanamento), ma ove fosse “tirato per la giacca” dall’imprenditore, ha comunque uno strumento a cui appellarsi per riportare il proprio giudizio su posizioni di equilibrio: il test presente sulla piattaforma messa a disposizione dal ministero come stabilito dall’art 3 co.1.D.L.118/2021 che recita: “È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.

L’art 3 D.L.118/2021 al co. 2 dispone: “Sulla piattaforma è disponibile una lista di controllo particolareggiata…omissis…che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell’imprenditore…omissis…”.

Dunque per porsi al riparo da errori, all’esperto sarà sufficiente riferirsi al risultato del test: se è positivo le trattative potranno iniziare, se è negativo chiederà al segretario della CCIAA l’archiviazione della procedura.

Ma il test rivela una potenzialità superiore capace di spingere tutto il ceto imprenditoriale verso comportamenti virtuosi che guardano alla prevenzione.

Data la facilità di accesso e la prospettata semplicità di compilazione dei dati, sottoporsi al suo esito dovrebbe essere un atto prudentemente doveroso per tutti gli imprenditori: a seconda dei risultati del test si potrà decidere il futuro della prosecuzione dell’attività con un innegabile vantaggio per coloro che vi si sottoporranno, perché se risulterà che i conti sono in ordine, l’imprenditore si sarà dotato di una sorta di “green pass” che gli permette di proseguire nell’attività senza rischi, se invece il test dovesse segnalare una situazione di squilibrio patrimoniale-finanziario, l’imprenditore dovrebbe riflettere se accedere alla procedura di composizione negoziale.

Chi dovesse, invece, fallire senza aver fatto il test o averne ignorato gli esiti, sarebbe passibile di sicura responsabilità per aver trascurato di dotarsi di un assetto di prevenzione di facile accesso e aver omesso di ricorrere tempestivamente agli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento per il veloce recupero dell’equilibrio finanziario e della continuità aziendale, come prescritto dall’art. 2086 c.c.


potrebbero interessarti

L’effetto esdebitatorio nel sovraindebitamento: condizioni del successo della norma
Novità in materia concorsuale introdotte con il DL 22 giugno…