La riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza

Continua il percorso della riforma organica delle procedure concorsuali che ha preso l’avvio dalla commissione “Rordorf” istituita il 25/1/2015.

Il Disegno di Legge è stato approvato dalla Camera (dove ha assunto il n A.C. 3671) il 1/2/2017 ed è attualmente in esame al Senato con il n. AS 2681.

La riforma ruota intorno ai seguenti principi cardine:

  • la centralità del fenomeno dell’insolvenza anche nella sua accezione di crisi, con abbandono del vecchio schema fondato sulla differenza dimensionale o sulla differenza soggettiva dell’operatore coinvolto, consentendo in tal modo a tutti i debitori di accedere agli istituti finalizzati alla sistemazione dei debiti;
  • la previsione della disciplina della crisi ed insolvenza riferita a gruppi di società;
  • la disciplina di strumenti di allerta e prevenzione della crisi che possano prevenire ipotesi di insolvenza aiutando a garantire la prosecuzione dell’attività d’impresa;
  • la responsabilizzazione degli organi di controllo e dell’imprenditore nell’individuazione dei segnali della crisi;
  • l’abbandono della procedura di fallimento sostituita con la procedura di liquidazione giudiziale.

Tra i tanti argomenti affrontati dal DDL quello che ha stimolato il dibattito più vivo  è dato dall’introduzione nel ns. ordinamento delle c.d. procedure di allerta a cui è affidato il compito di stimolare l’imprenditore ad adottare misure di contrasto di fronte all’avanzamento della crisi prima che questa si traduca in irreversibile insolvenza.

L’istituto era già stato previsto dalla “commissione Trevisanato” che aveva ispirato la riforma introdotta con la novella di cui alla L 80/2005; tuttavia l’adozione era stata stralciata in quanto i detrattori vedevano in esso un’eccessiva ingerenza dello Stato nella libera determinazione dell’imprenditore di decidere le sorti dell’impresa nonchè per l’obiettiva difficoltà di evitare che, una volta attivato, si trasformasse in un acceleratore della crisi anziché in uno strumento di prevenzione.

L’esperienza dal 2005 ai giorni nostri ha portato tuttavia a rilevare come l’imprenditore non sappia da solo trovare per tempo la cura adeguata alla crisi approdando alle procedure concorsuali preventive in condizioni di assoluta insolvenza con ribaltamento dei danni sul ceto creditorio.

Da qui la necessità di riconsiderare l’opportunità di una introduzione di questi strumenti preventivi che si pongano ad argine delle insolvenze più gravi e virali.

Le prime soluzioni che ruotavano sull’obbligo degli organi di controllo societari da un lato e dei principali creditori dall’altro di segnalare le situazioni di insolvenza od inadempimento dell’imprenditore ad organismi di composizione della crisi composti da professionisti già dedicati al sovraindebitamento civile, hanno sollevato malumori e alzata di scudi sia da Confindustria che da Assonime.

Lasciavano perplessi sia gli incentivi premiali in ottica di esenzione da responsabilità attribuiti ai sindaci “zelanti” sia la spinta al pagamento prioritario dei “principali creditori” con rinvio degli interessi di fornitori e dipendenti non altrettanto attrezzati alla segnalazione della crisi dell’imprenditore verso gli organismi di composizione della crisi.

Non ultimo la resistenza era focalizzata sulla composizione degli organismi deputati alla soluzione della crisi in cui mancava la presenza di esponenti delle categorie produttive e il ricorso un po’ troppo disinvolto al tribunale da parte di soggetti sulla cui competenza a giudicare l’attività di un imprenditore era lecito dubitare

Il testo attuale del DDL pare recepire la maggior parte dei contributi provenienti dalle associazioni di imprenditori e di professionisti: infatti prevede l’istituzione presso le CCIAA di commissioni costituite da una terna di esperti di nomina del tribunale della CCIIA e dalle associazioni di categoria dell’imprenditore in crisi.


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