Le novità fiscali di fine anno spingono verso la soluzione negoziale della crisi
La norma consente l’estinzione del debito fiscale relativamente ai carichi inclusi nei ruoli affidati alla riscossione negli anni dal 2000 al 2015 senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
Rimangono inalterate invece le somme a titolo di capitale ed interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art 20 DPR 602/73) nonchè le somme maturate a titolo di aggio e spese per le procedure esecutiva e di notifica della cartella di pagamento.
La procedura è utilizzabile dal contribuente che ne faccia domanda entro il 23/1/2017 e richiede il pagamento del dovuto attraverso quattro rate non uguali (la 1° e la 2° pari ad 1/3; la 3° e la 4° pari ad 1/6) a decorrere da fine aprile 2017 ed entro il 15 marzo 2018: Equitalia entro il 21/4/2017 è tenuta a comunicare a ciascun richiedente l’ammontare delle somme dovute, delle singole rate e del giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse.
Lo strumento può trovare applicazione in materia concorsuale ed in particolare nei concordati preventivi dove può svolgere un ruolo importante ed alternativo alla transazione fiscale di cui all’art 182 ter l.f. con esiti assai più certi in quanto non richiede alcuna negoziazione con gli enti di riscossione.
In sede concorsuale una possibile difficoltà all’applicazione di tale normativa è dato dal combinato disposto degli artt 160 2° co e 168 3° co l.f. con cui si prevede rispettivamente che il soddisfacimento di ciascun creditore deve rispettare comunque l’ordine delle cause legittime di prelazione (espressione della par condicio) e che in pendenza di procedura i creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti.
Infatti l’applicazione della normativa in commento realizzerebbe certamente una sovversione delle cause legittime di prelazione quanto ai tempi di soddisfacimento e al rispetto dell’ordine, scavalcando creditori che si collocano in posizione più avanzata secondo la graduazione stabilita dagli artt 2777 e 2778 c.c.
Un aiuto alla soluzione del problema è offerto dal comma 13 dell’art 6 del D.L. 193/2016 che assegna natura prededucibile ai sensi degli artt 111 e 111 bis l.f. ai pagamenti eseguiti in applicazione della normativa c.d. di rottamazione dei ruoli.
L’attribuito rango prededucibile del credito deve orientare però alla prudenza nell’utilizzo del pur efficace strumento di agevolazione fiscale.
Poiché l’arco temporale compreso dalla norma (2000/2015) è estremamente ampio nel concordato è necessario valutare l’opportunità di scegliere lo strumento della rottamazione per alcune annualità: se i crediti attengono ad IRES o IRAP e sono anteriori alla L.111/2011 la scelta della rottamazione potrebbe non essere conveniente.
Prima dell’entrata in vigore del provvedimento legislativo n 111/11, l’art 2752 c.c. assegnava natura chirografaria ai crediti erariali (eccetto IVA) purchè “iscritti nei ruoli resi esecutivi nell’anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell’esecuzione e nell’anno precedente” con la conseguenza che si andrebbe a pagare in prededuzione un credito che (anche senza negoziazione fiscale) subirebbe comunque la falcidia concordataria per capitale ed accessori.
E’ possibile che una cartella raccolga ruoli relativi ad annualità a cavallo del 2011; in tal caso è necessario che il contribuente in concordato distingua quali carichi vuole rottamare, selezionando solo quelli successivi al 2011 per i quali la natura privilegiata non è discutibile, mentre per quelli anteriori la rottamazione può costituire un vantaggio eccessivo per l’erario che vedrebbe elevato un proprio credito da chirografario a prededuttivo con pagamento integrale e veloce; l’alternativa alla rottamazione farebbe conservare al credito fiscale il rango chirografario che la legge gli assegna in via ordinaria a cui il piano concordatario potrebbe riservare un trattamento solo di parziale soddisfacimento.
Il D.L.193/2016 non favorisce soltanto l’anticipazione del pagamento di alcune imposte, permettendo di conseguire uno sconto su interessi e sanzioni, ma trasforma anche alcuni crediti dalle scarse attitudini al soddisfacimento a crediti prededuttivi e dunque pagati integralmente e in tempi rapidi: il riferimento è agli aggi e alle spese di notifica che sono normalmente collocati tra i crediti chirografari in tutte i casi (che rappresentano la maggioranza) in cui non sia stata iniziata alcuna esecuzione prima dell’avvio della procedura concorsuale.
Per tali crediti l’adesione alla rottamazione costituisce un’importante sovversione dell’ordine dei privilegi; è lecito dunque domandarsi se l’autorizzazione al loro pagamento, in deroga alla par condicio, debba essere richiesta al giudice delegato ai sensi degli artt 168 e 169 l.f.
In quanto atto dispositivo del patrimonio, l’autorizzazione del pagamento è senza dubbio necessaria, ma il criterio a cui ispirarsi per la sua concessione non sarà quello del miglior soddisfacimento dei creditori nel rispetto della par condicio ma semplicemente la domanda del debitore stesso in quanto la circostanza che la legge attribuisca rango di crediti prededucibili ex art 111 e 111 bis alle somme occorrenti per aderire alla definizione a mezzo rottamazione, sottrae la materia a qualsiasi valutazione che abbia a criterio il rispetto della par condicio o il miglior soddisfacimento dei crediti.
Così ad esempio tra il pagamento di debiti verso dipendenti e debiti relativi ad aggi dell’agenzia di riscossione per ruoli passibili di rottamazione, non sarà più possibile alcuna misurazione del merito della soddisfazione in base alla natura del credito ma solo in ragione dell’acquisita natura prededuttiva dei secondi rispetto ai primi i quali debbono soccombere di fronte all’esigenza di risolvere le pendenze fiscali anche a costo di erodere risorse necessarie al pagamento dei creditori nel rispetto dei gradi di privilegio.
Una seconda disposizione fiscale di rilevanza nella materia concorsuale è quella contenuta nel disegno di legge di bilancio 2017 che al comma 71 ha eliminato la novità, introdotta dalla legge di stabilità dell’anno scorso, relativa alla possibilità di predisporre ex art 26 dpr 633/73 una nota di variazione iva a seguito della dichiarazione di fallimento o dell’omologa di una procedura concorsuale “minore” (concordato preventivo e accordo di ristrutturazione ex art 182 bis l.f.), reintroducendo la precedente regola per cui la variazione deve attendere l’ultimo riparto da cui risulti il mancato (totale o parziale) adempimento del debito.
La norma vuole evidentemente penalizzare i fallimenti stimolando i creditori a facilitare una soluzione negoziale della crisi d’impresa, agevolando i concordati o gli accordi di ristrutturazione grazie ai quali la indicazione della perdita si ottiene direttamente con l’omologa senza attendere i tempi lunghi del deposito del riparto del fallimento.
Anche questo costituisce un altro indice del favore del legislatore verso le procedure concorsuali di stampo negoziale a cui l’interlocutore deve sempre più guardare nella soluzione della crisi, evitando di abbandonarsi a comportamenti di delega in bianco verso strumenti processuali complessi quali il fallimento da cui quasi mai, l’esperienza insegna, il creditore riesce a trovare soddisfazione.