Meritevolezza e colpa grave del consumatore nel sovraindebitamento

a cura dell’avv. Gianfranco Benvenuto del foro di Milano

Cass. VI sez. civ. ordinanza del 22 settembre 2022 n. 27843, Rel. Dott. Di Marzio

1. Massima

In tema di sovraindebitamento, l’art. 12bis, comma 3, L. n. 3 del 2012, nella disciplina anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 137 del 2000, conv. in L. n. 176 del 2020, postula la valutazione della meritevolezza del sovraindebitato, al quale è ascritto l’onere di provare di aver assunto le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e di essere ricorso al credito in misura proporzionata alle proprie capacità patrimoniale, non riuscendo poi a fronteggiarle a causa di eventi sopravvenuti non imputabili.

2. Il caso

Il caso attiene ad un sovraindebitato che per lungo tempo ha fruito di una fonte di reddito eccezionale, seppure rinnovata con costanza e regolarità, al punto da dare vita nel percettore ad un affidamento sul quale ha regolato il proprio tenore di vita.

In costanza di tali redditi supplementari, il sovraindebitato ha fatto ricorso a finanziamenti ed ha assunto obbligazioni nella convinzione di poterne assolvere l’adempimento, che è poi venuto meno allorché l’incarico eccezionale è mancato, determinando uno squilibrio economico patrimoniale non più raddrizzabile con le ridimensionate fonti di reddito.

Il sovraindebitato si è, dunque, rivolto al Tribunale per ottenere l’omologa di un piano del consumatore che gli permettesse l’esdebitazione per le obbligazioni assunte e non onorate.

Il Tribunale in prima istanza ha omologato il piano assumendo che il creditore reclamante (la banca) non aveva spiegato “perché nel 2017 il T. non potesse sostenere i nuovi oneri, che comunque attengono a spese non voluttuarie, ma straordinarie, come quelle deliberate dal condominio per la ristrutturazione dell’immobile e quelle necessarie all’acquisto di una nuova autovettura in conseguenza di un incidente stradale (il T. viaggiava per lavoro quotidianamente…omissis…)”.

La Cassazione ha giudicato la motivazione errata in punto di diritto in quanto la disposizione normativa applicabile ratione temporis alla fattispecie (art.12bis, comma 3, della L. n.3 del 2012), dispone che il giudice omologhi il piano del consumatore quando può escludere che costui:

a) ha assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero

b) ha colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Il S.C. ha ritenuto che la prova dei requisiti per l’accesso alla procedura grava sull’istante al quale compete, dunque, l’onere di dimostrare sia di essersi indebitato con la ragionevole prospettiva di poter adempiere le obbligazioni assunte, sia di aver fatto ricorso al credito in misura proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, e di essere stato, quindi, impossibilitato a fronteggiare il debito assunto a causa di eventi sopravvenuti e a sé non imputabili.

Il Giudice di legittimità, al contrario, ha considerato scarsamente rilevante l’origine non voluttuaria della spesa, valorizzando, invece, da un lato la circostanza che essa sia stata assunta senza considerare l’eccezionalità degli incarichi e, dunque, la precarietà delle entrate che essi generavano e, dall’altro, che il debitore non ha assolutamente contemplato il rischio della mancata conferma degli incarichi eccezionali né di accantonare parte delle retribuzioni anche ingenti percepite negli anni, considerando in ogni caso che l’acquisto dell’auto, sebbene necessario in ragione dei quotidiani spostamenti per lavoro, non richiedesse la scelta di un modello così costoso come quello verso il quale il debitore si era orientato.

3. Osservazioni

L’ordinanza n 27843/2022 è focalizzata sul requisito della meritevolezza del sovraindebitato a promuovere un piano del consumatore.

Sebbene la S.C. si pronunci su un tema oggettivamente superato in quanto riferito ad una fattispecie anteriore al D.L. 137/2020 che ha riformulato i requisiti d’accesso alla procedura del sovraindebitamento per il consumatore, non si possono non riconoscere indicazioni utilizzabili anche nella attuale modificata normativa che (apparentemente) ha lasciato alle spalle la condizione della meritevolezza come elemento di bilanciamento dell’assenza del voto da parte dei creditori.

Il commento a questa pronuncia spinge verso una necessaria riflessione rivolta all’istituto della Ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss CCII e alla sussistenza del requisito della meritevolezza.

La dottrina e la giurisprudenza, all’indomani delle modifiche alla L. 3/2012 apportate con il D.L. 137/2020 avevano concluso che il requisito della meritevolezza fossetramontato e sostituito con quello assai più elastico della colpa grave nella determinazione del sovraindebitamento.

Ed in effetti, oggettivamente, altro è per il debitore dover dare dimostrazione che al momento dell’assunzione delle obbligazioni godesse di una situazione reddituale o patrimoniale tale da reggere programmaticamente l’impatto dell’obbligazione derivante dal finanziamento, ed altro è lasciare ai creditori la dimostrazione che l’origine del sovraindebitamento poggia su una sua condotta gravemente colposa.

Il D.L. 137/2020, responsabile del cambio nel requisito soggettivo, aveva attinto dal testo del D.Lgs. 14/2019[1] alcune novità – anche molto importanti – come la legittimazione alla falcidia dei finanziamenti garantiti dal 1/5 dello stipendio o pensione, la possibilità di conservare il mutuo dell’abitazione principale e di avviare procedure di sovraindebitamento di origine familiare, innestandole nel tessuto della L. 3/12 a macchia di leopardo.

Le novità introdotte in quel tessuto normativo, avevano dato l’impressione di un alleggerimento della pressione e della (parziale) severità della L. 3/2012 a vantaggio di un maggior sostegno ai consumatori indebitati, in un periodo storico già segnato da grandissimi sconvolgimenti sociali ed economici che avevano messo in ginocchio un numero alto di imprese e, a cascata, di consumatori.

In parte quella lettura era corretta, soprattutto perché rafforzata dall’introduzione dell’ulteriore novità della necessità di indagare sul rispetto, al momento della concessione del credito, del merito creditizio del debitore, penalizzando quel creditore (finanziario) che avesse concesso credito senza verifica della capacità di restituzione del debito nel rispetto della conservazione di un livello di vita dignitoso del debitore, il cui standard è agganciato al parametro dell’assegno sociale moltiplicato per i coefficienti indicati dalla scala di equivalenza ISEE in rapporto al numero dei componenti della famiglia.

Tuttavia, quegli innesti altro non erano se non tessere prelevate da un mosaico diverso, la cui introduzione nel tessuto economico veniva ritardata perché ritenuto troppo severo in rapporto alla capacità del mercato di reggere lo shock che avrebbe determinato.

Quindi, quelle stesse “novità” che avevano fatto ritenere un allentamento della severità, reintrodotte nella loro sede d’origine vanno reinterpretate nel contesto dal quale traggono origine che è il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (di seguito anche CCII).

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, nel quale anche le nuove norme che disciplinano le soluzioni della crisi da sovraindebitamento sono inserite, muove sulla base di postulati chiari, volti a precorrerla adottando con tempestività le misure per farvi fronte; non è pensabile che quei postulati non si incrocino con la nozione di colpa grave, che è principio astratto e di difficile collocazione esatta fino a quando non lo si contestualizzi entro i confini al cui interno deve operare.

La stessa nozione di colpa grave, in un contesto fortemente regimentato come quello militare, ad esempio, assume un significato totalmente differente rispetto a quello nel quale un individuo si muove in assoluta libertà in spazi fisicamente e moralmente aperti.

Dunque, non si può prescindere da quei postulati che il CCII pone anche per la misura della meritevolezza che è l’altra faccia della stessa medaglia sulla quale troviamo la colpa: è meritevole chi non versa in colpa grave.

La meritevolezza si inquadra anche con precisi diritti ed obblighi: il meritevole ha il diritto alla conservazione dell’abitazione principale di cui paga il mutuo secondo il piano d’ammortamento e ha il diritto di sottrarsi alla scure della cessione di 1/5 dello stipendio che può incidere anche gravemente sul suo tenore di vita ma a condizione che reagisca ai primi sintomi di crisi (che anche per il consumatore si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi finanziari a far fronte alle obbligazioni programmate indicata all’art 2 co1 lett.a) adottando quelle misure necessarie a farvi fronte.

Un ulteriore segnale che il contesto nel quale assai meglio si armonizzano le nuove misure è completamente cambiato, è la modifica della nozione stessa di sovraindebitamento che si allontana dalla dimensione patrimoniale utilizzata dalla L.3/12 per misurare la situazione di squilibrio economico[2] e si accosta, invece, a quella finanziaria molto ben tracciata dalla nozione di crisi affidata all’art. 2 co. 1 lett. a) CCII.

Un altro elemento che permette di inquadrare la nuova situazione in cui (anche) il consumatore si muove, e che tornerà senza dubbio utile per la misurazione della colpa grave, è che il Gestore della crisi non ha per nulla perso le sue facoltà di indagine sulle cause della crisi, sulla diligenza nell’assumere le obbligazioni e sulle ragioni che hanno impedito al consumatore di farvi fronte, segno che è utile esplorare questi fattori soggettivi proprio per raccogliere elementi al fine di misurare lo stadio della colpa nel momento in cui il consumatore ha assunto le obbligazioni.

Infine, ma non ultimo, tra i documenti che il debitore deve allegare alla domanda non è più presente l’elenco degli atti dispositivi nel quinquennio sostituito con l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione, che altro non sono se non quegli atti capaci di provocare il rischio di alterazione del patrimonio al fine di agevolare il compito del Gestore volto a comprendere se il consumatore, quando ha contratto il debito, fosse nella condizione di restituirlo.

Gli elementi in fatto o i requisiti di nuovo conio appena ricordati si inquadrano in una procedura che ha anche una differente “causa concreta”, consistente nelle ragioni che ne giustificano l’applicazione.

La precedente normativa si proponeva lo scopo di “porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento” (art. 6 L.3/12) proponendo “un piano che preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori” (art. 7 L.3/12); l’art. 67 CCII richiede, invece, che il “consumatore proponga un piano che indichi tempi e modalità per superare la crisi” prevedendo “il soddisfacimento dei crediti in qualsiasi forma”.

Dunque, mentre la precedente normativa aveva come obiettivo sostanziale l’esdebitazione del debitore, da centrare attraverso il pagamento dei creditori, quell’attuale si pone l’ambizione di rimettere il debitore “in bolla” ovverosia nella situazione precrisi in cui sia in grado di programmare le proprie obbligazioni finanziarie con un orizzonte temporale di media lunghezza.

Anche questo è un elemento incidente sulla valutazione della colpa del debitore in quanto, sebbene rivolto al futuro, costituisce un obiettivo che solo il debitore esente da colpa grave, intesa come espressione di totale disordine finanziario, sarà in grado di raggiungere mentre è assai più complicato per chi ha fatto approdo agli strumenti di soluzione della crisi dopo aver allargato dissennatamente e con condotte seriali il proprio debito (spesso di natura fiscale) mostrando scarsa sensibilità verso gli obblighi di collaborazione sociale che impongono di non pregiudicare i diritti dei creditori (sic. art. 4 co.2 CCII).

A tale riguardo, occorre anche aggiungere che un ulteriore provvedimento di recente pronuncia della Cassazione (n.28013/2022) ha stabilito, proprio con riferimento ad un caso di sovraindebitamento del consumatore, che il soddisfacimento del debito per essere tale non può essere rappresentato da ristori puramente simbolici, contribuendo ad aggiungere un’ulteriore linea di perimetro per la contestualizzazione della nozione di colpa grave.

Dunque a valle di questa digressione, la considerazione a cui si perviene è che, anche il consumatore all’epoca del Codice della Crisi deve “meritare” l’ammissione e poi l’omologa del provvedimento che gli permette di esdebitarsi e ritornare ad una condizione di precrisi in cui ha il governo della propria spesa gestita nei limiti delle proprie risorse finanziarie.

La condizione di frash start a cui mira senza dubbio anche la nuova legge, non è separata da un obiettivo di responsabilità economica e finanziaria che deve animare i soggetti che fanno ricorso alla procedura di sovraindebitamento, che deve essere considerato in ogni caso uno strumento eccezionale, alternativo alla liquidazione controllata di “abbandono dei beni”, riservato a quei soggetti che mostrino di aver tenuto una condotta quantomeno non disordinata, caotica e seriale nella formazione del debito che si avvicina molto se non collima con la nozione di meritevolezza.

In ogni caso, un elemento distintivo rispetto al passato esiste ed è legato all’elemento della prova, che un tempo poggiava sulle spalle del debitore, mentre ora rappresenta un onere di cui è gravato il creditore, od eventualmente rimesso alla valutazione del Giudice nella verifica dell’ammissibilità giuridica che deve precedere l’omologa.

Almeno la presunzione di non colpevolezza è concessa al debitore: in dubio pro reo.


[1] Il D.lgs 14/2019 tardava ad entrare in vigore a causa dell’impreparazione del mercato ad accogliere una normativa così potenzialmente idonea a colpire una grande quantità di insolvenze latenti, rischiando di incidere molto pesantemente sul tessuto economico – imprenditoriale e minacciando, relativamente ad alcuni comparti, anche l’effetto della desertificazione delle attività produttive.

[2] Si ricorda che la nozione di sovraindebitamento contenuta nel testo dell’art 6 co2 lett a) della L 3/2012 era: “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte”.


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