Piano del consumatore

a cura dell’Avv. Gianfranco Benvenuto e della dott.ssa Rosanna Capasso del Foro di Milano

Premesse

La rassegna di giurisprudenza proposta di seguito fornisce una panoramica sulle decisioni più rilevanti assunte negli ultimi 18 mesi dai Tribunali italiani. Non di rado, infatti, come sarà possibile notare nel prosieguo, i giudici hanno motivato le proprie decisioni dando diverse interpretazioni alle novità introdotte con il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori), convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n.176 ed estratte dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza entrato in vigore lo scorso 15/07/2022 e che ha assorbito le procedure di sovraindebitamento.

In particolare, il Piano del consumatore è ora riproposto quale procedura di Ristrutturazione dei debiti del consumatore con novità importanti per le fasi di istruttoria, omologa ed esecuzione.

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Tutte le pronunce citate sono massimate in termini brevi, evidenziandone gli aspetti che frequentemente Gestori e Advisor nella prassi affrontano.

Trib. Mantova 07.06.2022 – Conversione della procedura in liquidazione

Il Giudice, ritenendo non omologabile il piano del consumatore proposto, ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione ritenuto che, benché l’istanza di conversione non sia espressamente contemplata per l’ipotesi in esame, deve ritenersi ammissibile sia perché prevista dagli artt. 14 bis e 11 della l. 3/12 in casi in cui il procedimento di sovraindebitamento instaurato non possa più utilmente proseguire, sia perché nel rito camerale non vigono le preclusioni previste per il giudizio di cognizione ordinario sicché nel corso di esso possono essere proposte anche domande nuove (Corte Cost. 8/4/21 n. 61; Cass. 24/10/2003 n. 6035; Cass. 25/10/2000 n. 14022) e risultando siffatta possibilità conforme al principio di ragionevole durata del processo, posto che non sarebbe precluso all’istante promuovere autonomo ricorso ex art. 14 ter l. 3/2012.

Trib. Salerno 14.04.2022 – Rigetto per mancata prova del sovraindebitamento

Il Giudice ha rigettato il ricorso per mancanza dell’attestazione in ordine al presupposto oggettivo. In fase istruttoria è emerso che il debitore ha un patrimonio immobiliare dal valore tale da garantire non solo integralmente il debito ipotecario ma anche in termini ragionevoli il privilegio mobiliare e il debito chirografario.

Trib. Mantova 18.02.2022 – No alla sospensione del giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo

Il Giudice ha omologato il piano del consumatore rilevando l’impossibilità di disporre la sospensione richiesta dal ricorrente della giudizio pendente di opposizione a decreto ingiuntivo in quanto l’art. 12bis, co.2, l. 3/12 prevede che “quando nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”, mentre nel caso di specie non pende alcun procedimento di esecuzione forzata ma solo una causa di cognizione.

Ad ogni modo, l’istanza di sospensione può essere ripresentata, laddove nelle more dello svolgimento dell’udienza di convocazione dei creditori, vengano effettivamente iniziate procedure esecutive.

Trib. Rimini 27.10.2021 – Condizioni per la falcidia del creditore ipotecario

E’ ammissibile il piano del consumatore che preveda il mantenimento dell’abitazione in proprietà del ricorrente a fronte del pagamento integrale del creditore ipotecario di primo grado e pagamento a stralcio dell’ipotecario di secondo grado, con soddisfo, per entrambi, mediante un piano rateale pluriennale (nella specie, 84 mesi), a condizione che il Gestore della crisi attesti che al creditore ipotecario di secondo grado sia riservato un trattamento non inferiore a quello realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dell’immobile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, primo comma, secondo periodo l. 3/2012.

Trib. Bologna 23.01.2022 – Falcidia creditore ipotecario e conservazione della prima casa

Il Giudice ha omologato il piano del consumatore che prevede il pagamento parziale del creditore ipotecario e il mantenimento dell’abitazione principale sulla quale grava l’ipoteca ed è oggetto di pignoramento ritenuto che, sulla base della stima del bene, delle condizioni dell’immobile e degli oneri economici derivanti dalla procedura esecutiva, al creditore ipotecario è assicurato un pagamento non inferiore a quello concretamente ottenibile in caso di liquidazione.

Triv. Avellino 09.02.2022 – Pagamento creditore privilegiato oltre un anno dall’omologa

Nelle procedure di soluzione della crisi da sovraindebitamento l’art. 8, co. 4, L. 3/2012 prevede che i creditori prelatizi devono essere soddisfatti entro un anno dall’omologa, sicché deve ritenersi preclusa una dilazione superiore in assenza del consenso del creditore (Cass. 17391/2020; Cass. 27544/2019; Cass. 17834/2019). Nel caso di piano del consumatore, in cui non è prevista la fase di espressione del voto, il consenso può essere reso nei seguenti modi alternativi: a) raggiungimento di accordo paraconcorsuale con il creditore prelatizio che consenta un pagamento ultrannuale; b) assegnazione di un termine, eventualmente coincidente con quello per la formulazione delle contestazioni, entro il quale il creditore prelatizio possa esprimere il suo dissenso; c) trasformazione della procedura in accordo di composizione della crisi, essendo consentita al consumatore l’alternativa fra i due strumenti.

Trib. Nola 31.01.2022 + 14.04.2022 – Moratoria ultrannuale nel pagamento dell’ipotecario

In entrambe le pronunce, i Giudice hanno ritenuto che la moratoria fino ad un anno dall’omologazione del piano per il pagamento del credito munito di ipoteca sia ammissibile, in assenza di liquidazione del bene, solo se al creditore prelatizio interessato sia data la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore ovvero gli sia attribuito il diritto di voto.

Il richiamo è alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass., n. 17834/2019 e da ultimo Cass., n. 17391/2020) secondo cui, alla luce del coordinamento tra le norme che disciplinano le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ed i principi giurisprudenziali in materia di concordato preventivo, l’art.8, comma 4, non è da intendersi come un divieto assoluto alla possibilità di dilazionamento dei crediti privilegiati, in quanto il principio in base al quale nel concordato preventivo è possibile proporre la dilazione del pagamento dei creditori privilegiati, è applicabile anche agli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento; pertanto, sarebbe scorretto affermare che in tale procedura è precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là della fattispecie di continuità e al di là del termine di cui all’art. 186 bis L.F..

Tale principio, secondo la Corte, trova il suo fondamento nel fatto che, cosi come nel concordato preventivo, anche nelle procedure di sovraindebitamento spetta ai creditori valutare se una dilazione ultrannuale del pagamento sia o meno conveniente rispetto alle possibili alternative di soddisfacimento delle obbligazioni.

Trib. Santa Maria Capua Vetere 02.11.2021 – Pagamento creditore ipotecario oltre un anno dall’omologa

E’ ammessa la liquidazione al creditore ipotecario oltre l’anno di moratoria dalla omologazione non solo nel caso in cui ci sia il consenso alla omologa del piano da parte dello stesso creditore privilegiato ma anche perché in caso di diniego verrebbe del tutto frustata l’operatività della normativa a sostegno della composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Trib. Torino 05.11.2021 – Rigetto proposta per falcidia creditore ipotecario

Il Giudice ha rigettato la proposta di piano del consumatore che, oltre a non rispettare le condizioni previste dall’art. 8, co.1ter l. 3/2012, non prevede l’integrale pagamento del mutuo ma la falcidia al 62,10%.

Non può essere invocata la previsione normativa che consente la prosecuzione del mutuo ipotecario ex art. 8 co.1ter quando la proposta del piano del consumatore ne prevede comunque la falcidia, al di là dell’applicabilità di detta disciplina al caso di risoluzione del mutuo da parte della banca.

Trib. Nola 25.11.2021 – Rinegoziazione mutuo ex art. 41 bis L. 124/2019

Il debitore ha presentato una proposta di piano del consumatore avanzando, in via subordinata, istanza di rinegoziazione del mutuo ex art. 40 ter della l. 69/2021, che ha modificato l’articolo 41bis del DL 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Tale disposizione prevede che “Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca, o un intermediario finanziario di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 6 385, o una società di cui all’articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che sia creditore ipotecario di primo grado, abbia iniziato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore, il debitore, che sia qualificato come consumatore ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può, quando ricorrono determinate condizioni, formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore che rientri nelle citate categorie soggettive, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere.

In relazione a tale richiesta di negoziazione, benché avanzata in via subordinata, il Giudice ha rinviato al Creditore fondiario che deve manifestare i propri intendimenti, previa verifica della ricorrenza dei presupposti indicati dalla citata normativa.

Trib. Grosseto 22.06.2021 – Nozione di consumatore e debiti d’impresa                                                                         

E’ ammissibile il Piano del consumatore proposto dal sovraindebitato che abbia maturato debiti di natura mista (ossia tanto di natura imprenditoriale e/o professionale che non), dovendosi aver riguardo alla qualità dei debiti da ristrutturare che connotano la proposta in sé considerati e nella loro composizione finale. Ne consegue che la qualifica di consumatore non è inficiata allorché i debiti siano (anche) parzialmente riconducibili all’attività imprenditoriale, dovendosi comunque tener conto della composizione complessiva del debito, secondo i criteri indicati da Cass. 2016/1869.

Il Giudice ha, dunque, dichiarato ammissibile il Piano per ristrutturare esclusivamente i debiti consumeristici, di gran lunga prevalenti nella composizione del debito del ricorrente, ed escludendo i debiti maturati nell’ambito dell’attività imprenditoriale esercitata.

Trib. Vicenza 30.09.2021 – Nozione di atti in frode

La frode rilevante per l’accesso alla procedura di sovraindebitamento non può coincidere con la frode presupposto della revocatoria in quanto quest’ultima opera sul piano oggettivo, come oggettiva diminutio della garanzia patrimoniale, mentre la frode del sovraindebitato deve essere caratterizzata dall’animus nocendi che potrebbe essere desunto dalla collocazione temporale dell’atto, disposto in un momento che già vedeva i disponenti in serie difficoltà finanziarie.

Che la frode tipica della revocatoria non possa costituire di per sé un ostacolo all’apertura di una procedura di sovraindebitamento lo dimostra anche il fatto che il nuovo art. 14decies della l. 3/2012 nell’attribuire la revocatoria ordinaria, come azione di massa, al liquidatore della liquidazione controllata, ne subordina il concreto esperimento all’autorizzazione del G.D., che sarà concessa ove l’azione venga ritenuta “utile”, segno che una procedura di liquidazione può essere aperta e proseguire pur in presenza di atti revocabili conosciuti prima della sua apertura, con l’effetto della implicita abrogazione dell’art. 14quinquies, nella parte in cui subordina l’apertura della procedura al mancato riscontro del compimento di atti di frode nei 5 anni anteriori.

Peraltro, attesa la pacifica assimilazione del c.d. concordato minore al concordato previsto dalla legge fallimentare, la frode rilevante deve essere “decettiva” (Cass. 18.04.2014 n. 9050; Cass. 8.06.2018 n. 15013; Cass. 26.11.2018 n. 30537; Cass. 29.01.2015 n. 1726), cioè idonea ad ingannare circa i presupposti conoscitivi del voto (consenso informato), oltre che rilevante sul piano del danno ai creditori, cioè della concreta incidenza sul patrimonio del debitore, che deve essere tale da diminuire in modo apprezzabile le possibilità di soddisfo dei creditori (Cass. 21.06.2019 n. 16808).

E’ esclusa la rilevanza dell’atto di frode, dunque, quando esso sia stato dichiarato nel ricorso del debitore con tutti i suoi estremi, consentendo, dunque, da un lato, l’apprezzamento dell’atto ai fini del voto e, dall’altro lato, la possibilità di agire in revocatoria da parte dei singoli creditori, che potranno, dunque, votar positivamente l’accordo e riservarsi però di agire in revocatoria.

Trib. Ravenna 22.07.2021 – Omologa del piano del consumatore ludopatico

Il Giudice ha omologato, ex art. 12bis l. 3/2012, un piano di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore affetto da ludopatia richiamando quanto affermato sul punto dal Tribunale di Catania con decreto del 11.08.2020, secondo cui:

Affinché i soggetti ludopatici possano accedere alla procedura di sovraindebitamento, è necessario che la ludopatia non integri una natura colposa, ma sia frutto di una effettiva patologia, preferibilmente oggetto di riscontro anche da parte dell’unità sanitaria locale. È necessario, quindi, documentare che una simile condizione di disturbo renda il sovraindebitato inconsapevole dei rischi finanziari derivanti dalla frequentazione delle sale giochi a fronte della necessità di sottoporsi ad un apposito programma terapeutico”.

Anche il Trib. Torino, 8 giugno 2016, ha omologato una proposta di piano del consumatore presentata da un debitore il cui sovraindebitamento era stato causato, tra l’altro, da un accertato disturbo di gioco d’azzardo patologico, riconoscendo perciò in capo al consumatore l’assenza di colpa nella causazione dell’indebitamento e del sovraindebitamento, così da affermare che “pur avendo dato luogo al proprio sovraindebitamento, tuttavia risulta avere tenuto detto comportamento incolpevolmente per effetto di una vera e propria patologia psichiatrica – la ludopatia – che ha peraltro affrontato sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure”.

Più in generale, sul presupposto soggettivo di ammissibilità della procedura, si deve dare conto che la recente riforma della L. 3/2012 (operata dalla legge n. 176/2020 di conversione del c.d. d.l. Ristori, entrata in vigore il 25/12/2020 ed applicabile espressamente anche ai procedimenti pendenti) ha modificato l’art. 12 bis espungendo la parte relativa alla meritevolezza del consumatore che è stata invece riproposta all’art. 7 co. 2 lett. d-ter) ove – in particolare – non rileva più la semplice colpa lieve e neppure quella, per così dire ordinaria, relativa ad un soggetto di medie condizioni, posto che ormai costituisce elemento ostativo soltanto la situazione di sovraindebitamento che derivi da “colpa grave, malafede o frode”, di cui in questo procedimento non v’è prova.

Si consideri al riguardo quanto condivisibilmente affermato da Trib. Verona, 5 febbraio 2021, secondo cui una lettura eccessivamente restrittiva dei requisiti soggettivi di ammissibilità “non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell’esigenza, ad essa sottesa, di consentire l’esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento”.

Trib. Rimini 27.10.2021 – Meritevolezza del debitore

La violazione del merito creditizio da parte del finanziatore, cui è tenuto a norma dell’art. 124 TUB, non ha incidenza sulla meritevolezza del debitore, né integra una presunzione di meritevolezza di quest’ultimo, avendo il legislatore fatto discendere, dalla violazione delle regole del merito creditizio, esclusivamente la preclusione, a carico del creditore, alla proposizione di opposizione o reclamo alla omologa; non vi sono, infatti, norme specifiche che prevedano che la errata valutazione del merito creditizio comporti la esenzione del debitore da colpa grave. Consegue che, anche ritenendo inammissibile l’opposizione alla omologazione proposta dal creditore per inadeguata valutazione del merito creditizio, il Giudice dovrà procedere ugualmente alla valutazione della meritevolezza del sovraindebitato e, potrà, in ipotesi, negarne l’esistenza.

Trib. Messina 20.12.2021 – Valutazione meritevolezza da parte del finanziatore

Il consumatore che ha chiesto ed ottenuto un finanziamento, facendo affidamento sull’obbligo e la capacità dell’intermediario finanziario di valutare preventivamente il merito creditizio, secondo quanto prescritto dall’art. 124 bis del T.U.B., non può ritenersi responsabile di ricorso a credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, salvo che non abbia fornito al soggetto finanziatore informazioni false e rilevanti agli effetti della suddetta valutazione.

Pertanto, nella valutazione della meritevolezza non può solo guardarsi alla condotta del debitore che, al fine di far fronte alla sua situazione debitoria e ad esigenze anche sopravvenute, assume ulteriori obbligazioni, dovendosi anche avere riguardo alla diligenza del creditore e al rispetto da parte di questi del precetto di cui all’art. 124 bis TUB, norma posta a presidio sia di interessi privatistici a tutela del consumatore, sia di interessi pubblicistici connessi al mercato creditizio.

Sicché l’assenza di colpa del consumatore nella determinazione del proprio sovraindebitamento può essere desunta dalla positiva valutazione, a monte, del c.d. merito creditizio da parte del soggetto finanziatore.

Trib. Roma 05.11.2021 – Omologa e merito creditizio

Il Giudice ha omologato il piano – in applicazione del riformato art. 12bis, co. 3bis, della l. 3/2012 – rigettando le contestazioni dei creditori che, al momento della concessione dei finanziamenti, non hanno provveduto alla corretta verifica del merito creditizio della debitrice che, alla luce del rapporto rata/reddito espressamente indicato con riferimento alla data di ciascun finanziamento, risultava decisamente inadeguato.

Trib. Parma 18.07.2021 – Giudizio di meritevolezza

Al momento dell’adozione del decreto di cui all’art. 12bis l. 3/2012, il Giudice è chiamato a valutare l’assenza di colpa grave nella determinazione del dissesto, tenendo conto della genesi e dell’evoluzione della situazione portata alla sua attenzione in quanto il sovraindebitamento, nella maggior parte dei casi, non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento in cui, ad un’errata valutazione delle proprie capacità finanziarie, non corrisponde necessariamente una condizione di colpa grave nell’assumere obbligazioni.

La finalità perseguita dal legislatore con il giudizio di meritevolezza è, infatti, quella di bilanciare il diritto dei creditori con la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori.

Il consumatore non può, dunque, ritenersi immeritevole quando, confidando sull’entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto di poter ragionevolmente pagare ogni debito alla scadenza, finendo per trovarsi in una condizione di sproporzione tra risorse e passività non causata da una condotta gravemente imprudente. In tale ottica, fattori esterni non imputabili al debitore sono la perdita del posto di lavoro, il calo inatteso dei redditi, la malattia di un familiare, una ludopatia certificata, la subìta usura, un aggravio dei costi di sostentamento determinato da una crisi coniugale, il mancato incasso di crediti attesi.

Appare poi suscettibile di positiva valutazione la circostanza che i finanziamenti contratti, anche ove implicanti uno sforzo economico astrattamente superiore alle proprie disponibilità, siano stati in gran parte onorati attraverso il pagamento rateale o la cessione del quinto dello stipendio, ovvero il fatto che in alcuni casi l’accesso al credito sia stato determinato proprio dalla necessità di dover estinguere il debito derivante da un precedente finanziamento. 

Trib. Napoli Nord 11.07.2021 – Determinazione sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode

Prima del D.L. 137/2020 (cd. decreto Ristori), l’art. 12 bis L. 3/12 elevava il requisito della meritevolezza del debitore a principale criterio valutativo ai fini dell’omologa del piano del consumatore, consentendo al giudice di sindacare la colpevolezza o meno dell’indebitamento e di valorizzare in questo senso la diligenza osservata dal consumatore nell’assunzione delle obbligazioni.

Invece, con la riforma, il riferimento alla meritevolezza è stato espunto ed è stato novellato l’art. 7, comma 2, che alla lett. d-ter) stabilisce tra i presupposti di accesso al piano del consumatore il non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

Tuttavia, la stessa condotta dei creditori potrebbe rivelarsi colpevole di aver concorso al sovraindebitamento, favorendo maliziosamente un improvvido ricorso al credito, salva la ricorrenza di condotte dolose riconducibili al debitore idonee a radicare la sua esclusiva responsabilità. Di fatti, nella valutazione della colpa del consumatore non si può prescindere dalla correlativa colpa del soggetto finanziatore che abbia sottovalutato la verifica del merito creditizio.

Ebbene, da una interpretazione letterale degli artt. 9 co. 3 lett. e 12 bis co. 3 bis L. 3/12, nonché del richiamato art. 124 bis TUB, discende come l’onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore. Tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma del TUB, formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. Gli istituti di credito, che esercitano professionalmente l’attività di concessione del credito presso la clientela, sono i più qualificati a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand’anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz’altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito: si vedano, a titolo di esempio, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020, Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018).

Tra l’altro, la riforma di cui sopra ha raccolto l’elaborazione giurisprudenziale, stabilendo al nuovo comma 3 bis dell’art. 12 bis della L. 3/12 che il comportamento colposo attribuibile al soggetto finanziatore nella valutazione del merito creditizio di cui all’art. 124 bis TUB precluda la possibilità di avanzare doglianze avverso il decreto di omologa, in un’ottica deflattiva dall’eco vagamente punitiva per il creditore negligente che abbia sottovalutato tali profili di indagine.

Trib. Napoli 09.06.2021- Omologa con rigetto opposizione creditore non meritevole

Il Tribunale ha omologato il Piano del consumatore, rigettando le opposizioni presentate dal creditore ipotecario “non meritevole” che alla stipula del mutuo concesso al debitore ha pattuito una rata mensile che superava nettamente la quota di 1/3 del reddito disponibile del debitore, cosicché la sopraggiunta e incolpevole riduzione del reddito da lavoro ha determinato l’impossibilità del mutuatario di adempiere. Di tale sproporzione era ben consapevole la Banca laddove ha sentito l’esigenza di garantire il pagamento di quanto dovuto non solo con l’iscrizione ipotecaria sull’immobile, ma anche con la fideiussione di un terzo.

Trib. Napoli Nord 06.02.2021 – Merito creditizio

Ai sensi dell’art. 124 bis TUB “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.

Da una interpretazione letterale della norma emerge chiaramente come l’onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che nel caso potrà valutare l’opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso. Una tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma, formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto.

Trib. Palermo 24.05.2021 – Omologa con rigetto opposizione creditore non meritevole

Il Tribunale ha omologato il piano rigettando le contestazioni sollevate dal creditore non meritevole, privo della legittimazione a presentare opposizione in sede di omologa, ai sensi dell’art. 12bis co. 3bis, avuto riguardo alla circostanza che lo stesso ha contribuito a determinare l’aggravamento della situazione di indebitamento violando i principi di cui all’art. 124bis T.U.B.. Il Professionista ha argomentato che, ad eccezione dei primi finanziamenti, i successivi rapporti di finanziamento e, in genere, le successive erogazioni di credito sono stati concessi dagli intermediari finanziari senza un’adeguata valutazione del merito creditizio del consumatore, stante l’insufficienza del reddito disponibile rispetto all’entità delle rate mensili da sostenere per la restituzione degli importi erogati.

Trib. Lecce 02.05.2021 – Non meritevole il creditore che ha erogato credito al debitore segnalato

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal creditore che ha concesso un secondo contratto di finanziamento al debitore istante quando lo stesso risultava già segnalato alla Centrale Rischi della Banca d’Italia in sofferenza con un altro istituto di credito.

Secondo il Giudice, tanto basta a far ritenere violato l’art. 124bis TUB, non potendosi ritenere valutato correttamente il merito creditizio da parte di un istituto di finanziamento che eroghi ulteriore credito a chi sia già segnalato da altri finanziatori.

Trib. Napoli Nord 26.03.2021 – Meritevolezza

In linea con i criteri stabiliti dalla legge delega (che conferisce maggior peso al fenomeno esdebitatorio, vero obiettivo perseguito dal soggetto destinatario della normativa, al fine di consentirgli nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura), la giurisprudenza sembra unanime nel non esigere per l’ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti tenuto conto, da un lato, dell’eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari e dall’altro lato, dell’oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza in rapporto all’estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento.

In tale ottica, il legislatore ha optato per l’inserimento di requisiti negativi e ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all’ammissione alla procedura).

In particolare, il regime di favore accordato al consumatore trova però il suo contrappeso nella necessaria ricorrenza del requisito della meritevolezza che deve qualificare la sua condotta e che deve connotarsi per l’assenza di colpa in relazione alla situazione di sovraindebitamento nella quale il debitore si è venuto a trovare. Ne consegue che è ostativo all’accesso alla procedura l’avere determinato con grave colpa il sovraindebitamento e quindi, ad esempio, aver assunto obbligazioni sproporzionate alla capacità di adempimento oppure aver omesso di svolgere una possibile attività lavorativa idonea all’adempimento degli obblighi assunti.

Trib. Grosseto 16.03.2021 – meritevolezza e necessità di provvedere a cure mediche

Il Tribunale ha omologato il piano del consumatore rigettando le contestazioni dei creditori in merito alla meritevolezza dell’istante evidenziando che, dalla recente riforma introdotta dalla l. 176/2020 assume rilevanza, ai fini dell’ammissibilità alla procedura, unicamente il fatto che il consumatore non abbia determinato la propria situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode essendo invece, venuto meno il precedente concetto di meritevolezza ancorata all’avere assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero all’avere colposamente determinato il proprio sovraindebitamento.

Nel caso di specie, la necessità per la ricorrente di far fronte per un lungo periodo alle spese mediche e di assistenza del proprio padre (la cui grave patologia è compiutamente documentata in atti e la cui evoluzione e durata non potevano certamente essere ab origine prevedibili), non solo non rileva sotto il profilo della colpa grave (che presuppone una grossolana violazione delle regole di diligenza), ma neppure sotto quello della colpa lieve, non potendosi infatti ritenere che la ricorrente abbia contratto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, né che abbia colposamente determinato il proprio stato di sovraindebitamento. Ed in particolare, la causa stessa delle obbligazioni contratte (necessità di provvedere alle cure del padre), già di per sé esclude la sussistenza di un qualsivoglia profilo di colpa sotto il profilo oggettivo della violazione della regola di condotta non potendo pretendersi che la ricorrente non si adoperasse con tutte le risorse possibili per fare fronte alla situazione, mentre l’imprevedibilità del repentino peggioramento delle condizioni di salute e la durata della malattia rilevano sotto il profilo soggettivo della colpa, escludendola.

Trib. Rimini 17.05.2021 – Inammissibilità per colpa grave

Il Giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso per aver la ricorrente determinato il sovraindebitamento con colpa grave: in particolare, l’indebitamento derivava dalle garanzie prestate in favore di istituti bancari in relazione ad obbligazioni contratte dalla società di cui deteneva una quota di partecipazione del 5% in un momento in cui non aveva entrate proprie. Nel dettaglio il Giudice ha osservato che:

  1. Il rilascio di garanzia di importi elevanti costituisce condotta gravemente impudente se apprezzata in relazione alla situazione patrimoniale della ricorrente;
  2. L’obbligazione di garanzia non è stata contratta con la ragionevole prospettiva di poterla adempiere in quanto, se la banca avesse azionato l’obbligazione di garanzia, non avrebbe potuto soddisfare nemmeno in parte le pretese creditorie;
  3. Non rileva la circostanza che, nel momento dell’assunzione delle obbligazioni di garanzia, si poteva ragionevolmente presumere che la società debitrice principale sarebbe stata in grado di onorare i propri impegni;
  4. Non rileva lo stato psicologico della ricorrente nel periodo in cui la stessa ha prestato le garanzie, derivante dalla sottoposizione ad intervento di la paroisterectomia, non incidendo sulla sua capacità di comprendere il significato della propria condotta e di determinarsi di conseguenza.

La nozione di “colpa” consiste nella difformità tra la condotta tenuta dal consumatore e le regole c.d. cautelari di diligenza, perizia e prudenza che presidiano l’ambito di azione dell’individuo a tutela degli interessi altrui. La gravità della colpa va apprezzata come elevato grado di “divaricazione” tra la condotta prescritta da tali regole cautelari e la condotta concretamente tenuta dall’individuo. L’accertamento della colpa deve limitari al profilo oggettivo della violazione della regola cautelare, senza alcun accertamento di eventuali condizioni psichiche che abbiano reso in concreto particolarmente arduo per l’agente conformare la propria condotta alla regola cautelare. Con particolare riferimento alla materia disciplinata dalla L. 3/2012, la regola di prudenza sulla basa della quale parametrare il giudizio sulla colpa va individuata nel divieto di assumere obbligazioni senza una ragionevole prospettiva di poterle adempiere, il quale oggi deve ritenersi confluito nella nozione di colpa (sebbene la L. 176/2020 abbia eliminato il riferimento all’art. 12bis, co.3).

Trib. Catania 05.03.2021 – Meritevolezza colpa grave e mala fede

Il presupposto introdotto dal legislatore all’art. 7 della l. 3/2012, secondo il quale deve escludersi che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o mala fede, può essere interpretato in modo analogo al requisito della meritevolezza vigente prima della modifica apportata dalla l. 176/2020. Deve, pertanto, ritenersi che non sia meritevole di accedere all’omologazione della proposta di piano il debitore cui sia addebitale la colpa grave di aver assunto debiti in misura del tutto sproporzionata rispetto alle entrate disponibili.

Trib. Avellino 04.03.2021 – Omologa e colpa grave

In assenza di contestazione, il Giudice è chiamato unicamente a sindacare il piano sotto il profilo della fattibilità, da intendersi in senso giuridico, ovvero nei limiti della compatibilità con la normativa di riferimento e della non manifesta inidoneità a garantire il soddisfacimento del ceto creditorio.

L’omologa del piano del consumatore presuppone la verifica dell’incolpevole sovraindebitamento. A seguito della riforma della l. 3/2012, attuata con d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 176/2020, infatti, condizione per l’ammissione del consumatore alla procedura di sovraindebitamento è l’assenza di “colpa grave, malafede o frode” nella determinazione del sovraindebitamento.

Ebbene, risulta evidente, quanto al requisito soggettivo della meritevolezza, che il sindacato giudiziale resta ancorato all’ “assenza di colpa” e di “atti in frode”, ma si arricchisce, nell’ottica del favor debitoris, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di “colpa grave” e “mala fede” (in questi analoghi termini il recente arresto del Trib. di Vicenza del 24/09/2020). Ciò vuol significare che il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l’accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media. Tale condizione subiettiva (colpa grave), ostativa alla concessione del beneficio di parziale esdebitazione – che il piano del consumatore offre indipendentemente dal consenso dei creditori – ricorre in almeno due ipotesi:

  1. quando, a passività invariate, il consumatore si sia privato di risorse patrimoniali gratuitamente o a prezzo incongruo a beneficio di terzi ovvero al fine di soddisfare, tanto più se con mezzi anomali, crediti preferenziali, sottraendo dunque incautamente beni su cui la massa dei creditori anteriori aveva fatto affidamento; in tal caso dovendo l’indagine giudiziale incentrarsi essenzialmente sul coefficiente soggettivo di artificiosa preordinazione da parte del debitore;
  2. quando il consumatore, assumendo nuove obbligazioni, senza minimamente considerare l’insostenibilità dell’accresciuta esposizione né ponderare le esigenze poste alla base del ricorso al credito, abbia incautamente reso la garanzia patrimoniale generica insufficiente rispetto alle passività complessivamente assunte.

A tale ultimo riguardo il Tribunale di Avellino aveva già considerato meritevole, non solo la condotta del consumatore che contrae il debito per far fronte ad esigenze impreviste e sopravvenute (si pensi ai costi da sostenere per un’improvvisa malattia), ma anche quella del consumatore che, benché già sovraindebitato per situazioni altrettanto involontarie (es. perdita del lavoro), abbia dovuto contrarre ulteriori obbligazioni onde conservare risorse fondamentali alla proprio vita (si pensi a finanziamenti contratti per onorare il mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione), ovvero per far fronte a primarie esigenze di vita personale e familiare.

Si era ritenuto che non è dunque sufficiente ad escludere l’omologa la circostanza che, alla data dell’insorgenza di nuovi debiti, il consumatore era già sovraindebitato, occorrendo invece valutare in ogni caso i motivi dell’assunzione di nuove passività, le quali non potranno mai dirsi giustificate ove siano volte a procurare all’indebitato o a terzi ingiustificati vantaggi (es. acquisto di beni voluttuari o esecuzione di pagamenti preferenziali) o a consentire all’indebitato la conservazione di condizioni di vita sproporzionate al proprio reddito, dilazionando oltremodo i tempi di soluzione della crisi da sovraindebitamento.

Trib. Livorno 30.03.2021 + Corte Cost. 10.03.2022 n. 65 – ordinanza di assegnazione del quinto dello stipendio

Il Giudice ha rigettato la richiesta di omologa del piano del consumatore osservando che, poiché uno dei creditori aveva ottenuto un’ordinanza di assegnazione del quinto dello stipendio divenuta definitiva perché non opposta, tale ordinanza non poteva essere posta nel nulla, atteso peraltro che l’art. 8 co.1 bis della l.3/2012 consente la sola falcidia dei debiti derivanti da cessione del quinto ma non esiste una disposizione per il credito per il quale il titolare ha già ottenuto un’ordinanza di assegnazione a seguito di pignoramento presso terzi.

Il Giudice ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n. 10820/2020 secondo cui “La procedura esecutiva di espropriazione di crediti presso terzi ha la funzione di soddisfare il creditore non già attribuendogli il ricavato di una vendita forzata od assegnandogli una res determinata, ma trasferendo al creditore procedente la titolarità del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo. E se l’ordinanza di assegnazione realizza questo trasferimento, deve concludersi che, con la pronuncia di quell’ordinanza, la procedura esecutiva ha raggiunto il suo scopo ed è da quel momento conclusa e definita. E a tale conclusione non osta il disposto dell’art. 2928 c,c, secondo il quale il diritto dell’assegnatario verso il debitore si estingue solo con la riscossione del credito assegnato: tale previsione ha unicamente l’effetto di attribuire all’assegnazione del credito pignorato l’effetto di un trasferimento con efficacia pro solvendo”. Peraltro, nel piano del consumatore non è previsto alcun automatic stay come avviene nel concordato preventivo ai sensi dell’art. 168 l.f. dalla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per concordato, potendo la sospensione essere disposta solo con decreto emesso dal giudice. 

L’istante ha proposto reclamo evidenziando che le procedure di sovraindebitamento hanno natura concorsuale, come si ricava dagli art. 6 e 7 della l.3/2012, con conseguente applicazione in via analogica, in caso di lacune, delle disposizioni in tema di fallimento, in considerazione del fatto che l’omologa del piano comporta effetti equiparati all’atto di pignoramento. In particolare, ha osservato che in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l’assegnazione del credito pignorato a norma dell’art. 553 cp.c. è inefficace ai sensi dell’art. 44 l.fall.. L’assegnazione non determina l’immediata estinzione del debito dell’insolvente, in quanto, avendo essa luogo “salvo esazione”, l’effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato.

Il Giudice del reclamo ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 co.1 bis l. 3/2012 nella parte in cui non stabilisce che il piano del consumatore possa prevedere, alle medesime condizioni, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, con inefficacia dei pagamenti successivi all’omologazione del piano.

La Corte Costituzione, con sentenza n. 65 depositata il 10/03/2022. ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzione sollevata motivando che la disposizione censurata non evoca testualmente la mera cessione volontaria, ma la cessione del credito tout court e, dunque, non può escludersi a priori un possibile riferimento implicito anche alla ipotesi della cessione coattiva del credito, di fonte giudiziale. L’effetto traslativo del credito, che deriva dall’assegnazione giudiziale, è il medesimo effetto che discende dalla cessione volontaria del credito in luogo dell’adempimento. In conclusione, è la stessa ratio dell’art. 8 co.1bis l. 3/12 ad attrarre, in via ermeneutica, nel contenuto della norma qualunque debito per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro solvendo del credito, ivi inclusa l’ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata.

Trib. Verona 05.02.2021 –Meritevolezza e cessione del quinto

Il requisito della meritevolezza deve essere valutato d’ufficio in sede di omologa del piano del consumatore e va ravvisato sia quando il consumatore, confidando sull’entità disponibile di reddito e patrimonio, ha ritenuto – in modo ragionevole – di poter sempre pagare ogni debito alla scadenza e sia quando il consumatore si trova in una condizione di sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non causata da una sua condotta colposa.

In generale, una lettura eccessivamente rigorosa porterebbe inevitabilmente a limitare l’accesso alla procedura prevista dalla l. 3/2012 ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili. Tale lettura non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell’esigenza, ad essa sottesa, di consentire l’esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento. Per non restringere eccessivamente la portata della legge del 2012 e nel contempo salvaguardare i contrapposti interessi del ceto creditorio, l’esame della meritevolezza può essere incentrato sull’indebitamento iniziale e, poi, sui motivi che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti.

Come già affermato da questo Tribunale, la natura concorsuale della procedura, che mira alla ristrutturazione della globale situazione debitoria del soggetto interessato, comporta l’applicazione in via analogica delle disposizioni in tema di fallimento ed altre procedure concorsuali al fine di garantire la par condicio creditorum. La Suprema Corte, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 42 L.F. (a mente del quale “sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento”), proprio in relazione alla cessione di crediti futuri, che vengono quindi ad esistenza solo dopo l’apertura della procedura (come quello stipendiale), ha condivisibilmente sostenuto che gli stessi entrano a far parte dell’attivo fallimentare, da liquidare a favore dei creditori concorsuali (cfr Cass. 551/12), con conseguente inopponibilità della relativa cessione alla procedura. Il creditore in favore del quale è stata operata la cessione del quinto dello stipendio, per la parte che residui impagata, alla data di apertura del concorso, non potrà quindi continuare a riscuotere il quinto fino a soddisfazione integrale. Principio che può ben trovare applicazione nella analoga fattispecie che si presenta in caso di procedura di sovraindebitamento. D’altronde il nuovo codice della crisi e del sovraindebitamento stabilisce espressamente che la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione e tale previsione è stata resa applicabile con l’inserimento dell’art. 1 bis dell’art. 8 con effetto dal 25.12.2020 con la legge 176/2020.

Trib. Parma 28.02.2021 – Cessione del quinto della pensione

Il Giudice, con il decreto di fissazione udienza per l’esame del piano del consumatore, ha disposto la sospensione della cessione del quinto della pensione richiamando i diversi orientamenti seguiti dai Tribunale di merito in ordine alla possibilità di disporre la sospensione della cessione del quinto in caso di accesso del debitore ad una delle procedure di sovraindebitamento:

  1. Secondo un primo orientamento, il piano non potrebbe pregiudicare il diritto del terzo cessionario, in quanto la quota di un quinto della retribuzione o della pensione risulterebbe estranea al patrimonio del debitore al momento della stipula del contratto di finanziamento, di talchè il debitore non potrebbe più disporne;
  2. Un orientamento intermedio, invece, applicando analogicamente l’art. 2918 c.c., fa salva la cessione limitativamente al triennio successivo alla data di omologazione del piano o all’apertura della liquidazione;
  3. Un ultimo e prevalente orientamento, peraltro confermato dalla riforma in materia di crisi di impresa, valorizzando il favor debitoris che ispira gli istituti in esame, volti a concedere una seconda chance al debitore, consentendogli di ristrutturare integralmente la propria situazione debitoria, restituendogli la potenzialità di acquisto perduta, conclude per la possibilità di sospendere gli effetti dei finanziamenti con cessione del quinto, imponendo all’ente finanziatore di entrare a far parte della massa dei creditori e di subire proporzionalmente la falcidia del credito: il credito ceduto dal lavoratore o dal pensionato alla finanziaria è infatti un credito futuro che sorge, relativamente ai ratei di stipendio/pensione, soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepirli, di talchè, anche al fine di meglio rispettare la par condicio creditorum, detto credito non può che essere assoggettato alla medesima falcidia prevista per i creditori chirografari.

Trib. Ferrara 18.11.2020 – Meritevolezza del Presidente di associazione sportiva

Il Giudice ha dichiarato inammissibile la domanda di accesso alla procedura di piano del consumatore difettando il requisito della meritevolezza richiesto dalla l. 3/2012: non è meritevole colui che assuma il ruolo di presidente di associazioni sportive, di conseguenza assumendosi le obbligazioni dell’associazione stessa, avendo un reddito irrisorio e inadeguato a far fronte ai debiti dell’associazione. Le associazioni di diritto privato non riconosciute, infatti, rispondono delle obbligazioni contratte con il proprio patrimonio (definito fondo comune) e, qualora questo non sia sufficiente, con i beni personali degli amministratori e di chi abbia agito in nome e per conto dell’Associazione (Consiglio Direttivo).

Il Giudice ha richiamato la cd. teoria dello “shock esogeno”, ritenendo necessario, affinché sussisti la meritevolezza, il verificarsi di un evento non prevedibile che comporti o una riduzione della capacità reddituale del debitore o la necessità di affrontare spese (di qualunque natura) che incidano sull’equilibrio economico del debitore e/o della famiglia dello stesso. Come rilevato dalla giurisprudenza di merito nell’analizzare i due presupposti previsti dall’art 12 bis (cfr. Tribunale di Cagliari, ord. 11.5.2016), il legislatore ha voluto porre l’accento “su una visuale prospettica dell’inadempimento, nel senso che il consumatore meritevole è quello che non poteva ragionevolmente prevedere di non poter adempiere: si tratta dunque di un soggetto che, valutata la situazione attuale e quella futura, fa affidamento sulla propria capacità di pagare i creditori in base ad una valutazione di buon senso. Il secondo presupposto, invece, ci dice che il debitore è meritevole quando ha assunto un debito eccessivo senza che gli si possa essere mosso alcun rimprovero in ragione della consistenza del proprio patrimonio.” Insomma, occorre – perché possa dirsi integrato il requisito della meritevolezza- che il debitore si sia trovato, senza sua colpa, ad affrontare degli eventi imprevisti e non prevedibili che lo abbiano costretto a contrarre dei nuovi debiti per tentare di far fronte alle più elementari esigenze familiari ovvero al pagamento di debiti.


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