Un decreto interessante: il credito derivante da un contratto di leasing scaduto prima del fallimento

La sempre maggior penetrazione nella sensibilità collettiva della procedura da sovraindebitamento (legge 3/2012) presenta agli interpreti e agli operatori la necessità di trovare risposte ai quesiti sempre più numerosi che la casistica pone

Il caso

Il decreto del Tribunale di Novara risolve una questione legata al credito della società di leasing nei confronti dell’utilizzatore fallito.
La fattispecie si connota per il fatto, inconsueto, che il contratto di leasing era venuto meno anteriormente alla dichiarazione di fallimento per il decorso della naturale scadenza negoziale; infatti il fallimento è intervenuto dopo 4 anni dalla scadenza naturale del contratto.

L’utilizzatore si era reso inadempiente al pagamento di alcune delle ultime rate in coda al contratto ed una volta spirato il termine per il riscatto, non esercitato, il concedente aveva agito in giudizio per la restituzione del bene costituito da un immobile.

Il fallimento ha interrotto il procedimento giudiziale e l’immobile è stato reso dal curatore.

In sede di ammissione al passivo il concedente ha chiesto il pagamento dei canoni arretrati gravati di interessi di mora sino al fallimento, oltre alla penale per la ritardata riconsegna dell’immobile.

La questione

Il giudice delegato, su domanda della curatela, aveva inquadrato il rapporto sotto il cappello giuridico dell’art. 72­quater l. fall. disponendo l’ammissione al passivo della società di leasing per i canoni impagati gravati di interessi, salvo l’obbligo del creditore di versare al fallimento la differenza tra detto credito e quanto ricavato dalla vendita del bene; aveva infine respinto la domanda del creditore attinente all’applicazione della clausola penale per la sua eccessiva onerosità e, comunque, per la non opponibilità delle condizioni generali di contratto in cui era disciplinata la clausola de qua.

La società di leasing, nell’opposizione ex art. 98 l. fall., reclamava l’intera ammissione al passivo del credito sulla base della disciplina negoziale del rapporto, comprendente dunque sia i canoni scaduti, gravati di interessi, che la penale per la tardiva restituzione del bene.
La posizione in giudizio del Fallimento, invece, era per la conferma del provvedimento impugnato ed in subordine per l’applicazione dell’art. 1526 c.c. con compensazione tra l’eventuale credito della concedente per la ritardata consegna dell’immobile con quello del fallimento a titolo di restituzione dei canoni pagati, salva comunque la riduzione della penale.
Dunque il Tribunale era chiamato a decidere in punto di diritto tra la disciplina dell’art. 72­quater l. fall., quella dell’art. 1526 c.c. o semplicemente quella discendente dall’applicazione del contratto dedotto in giudizio.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale ha ritenuto, condivisibilmente, che alla fattispecie non fosse applicabile né la disciplina dell’art. 72­quater l. fall. né quella dell’art. 1526 c.c., ma che il caso dovesse essere deciso in base alla regolamentazione negoziale contenuta nelle disposizioni generali del contratto prodotto in giudizio.
L’applicazione dell’art. 72­quater l. fall. è stata esclusa in quanto il rapporto era ormai pacificamente esaurito anteriormente alla dichiarazione di fallimento, residuando solo un’obbligazione dell’utilizzatore alla riconsegna del bene e al pagamento di alcuni canoni.

L’art. 72­quater l. fall. trova applicazione unicamente ai rapporti pendenti, ovverosia a quelli che al momento della dichiarazione di fallimento prevedono ancora reciproche prestazioni da parte dei contraenti.

Il Tribunale osserva come l’art. 72­quater l. fall. sia collocato nella Sezione IV del Capo III della legge fallimentare destinata a disciplinare gli “effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti”.

Ad identica soluzione si perviene in forza del richiamo all’art. 72 l. fall. operato proprio dall’art. 72­quater l. fall. che ne richiama l’applicazione in caso di fallimento dell’utilizzatore.
La soluzione adottata dal Tribunale sul punto è dunque ineccepibile ed è quella ancora di recente sostenuta dalla Cassazione attraverso due pronunce pubblicate, a distanza di meno di un anno l’una dall’altra, il 29 aprile 2015 (n. 8687), e il 9 febbraio 2016 (n. 2538), con cui ha affermato che l’art. 72­ quater l. fall. è disciplina applicabile solo al caso di scioglimento del contratto ad opera del curatore; in tale disposizione, inoltre, il legislatore ha prospettato una soluzione che prescinde dal risarcimento del danno e dalla distinzione tra leasing traslativo e di godimento.

Diversamente, ove il contratto di leasing sia stato risolto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, il distinguo tra leasing di godimento e traslativo, secondo la S. Corte, continua a conservare validità, consentendo al concedente di far valere nei confronti del fallimento la domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1458, comma 1, c.c. o ai sensi dell’art. 1526 c.c. a seconda, appunto, della natura di godimento o traslativa del leasing, salvo il risarcimento del danno, precluso, invece, nel caso di rapporto pendente.

Come corollario ricordiamo che, in caso di scioglimento del contratto ad opera del curatore, il concedente può soddisfarsi sul bene oggetto del contratto di locazione finanziaria al di fuori del concorso previa ammissione del credito al passivo

Fallimentare, in quanto destinato ad essere soddisfatto al di fuori del riparto dell’attivo mediante la vendita del bene (analogamente al credito pignoratizio e a quello garantito da privilegio speciale ex art. 53 l. fall.) con esenzione dal concorso sostanziale ma non dal concorso formale (Cass. 15 luglio 2011, n. 15701).

Tale trattamento riguarderà comunque solo i crediti a scadere, mentre per i crediti scaduti la soddisfazione (previa ovviamente ammissione) avverrà in sede fallimentare, in quanto il credito è sorto anteriormente al concorso (Cass. 1 marzo 2010, n. 4862): detti crediti andranno pacificamente ammessi al lordo degli interessi di mora alla data della dichiarazione di fallimento.

Il caso di specie, tuttavia, è ancora differente, in quanto non solo il contratto non è stato sciolto in sede fallimentare, ma non è stato neppure risolto anteriormente ad esso, impedendosi con ciò l’applicazione anche dell’art. 1526 c.c. (trattandosi pacificamente di leasing traslativo).

Infatti il rapporto è giunto alla sua naturale scadenza anteriormente alla dichiarazione di fallimento pur registrando alcuni inadempimenti da parte dell’utilizzatore che hanno alimentato la richiesta creditoria del concedente.
Il Tribunale, a questo punto, ha deciso dell’esistenza e quantificazione dei diritti sulla base della disciplina negoziale che prevedeva, a contratto concluso, l’obbligo di restituzione salvo il riconoscimento di una penale in caso di ritardo.

In relazione alla clausola penale sono state sollevate due eccezioni, rispettivamente di: a) inopponibilità al fallimento, in quanto recepita nelle condizioni generali del contratto che, probabilmente, nel corpo della scrittura non recavano la data certa; b) eccessiva onerosità.
La prima eccezione è stata superata con un argomento logico che impedisce al curatore di contestare la validità (in parte qua) di un contratto dopo averlo ritenuto esistente in ragione dei canoni ammessi; la deduzione pare ineccepibile in quanto, se è vero che l’ammontare dei singoli canoni potrebbe essere ricavabile anche attingendo ad altri elementi, quali la contabilità interna o gli addebiti sul conto, il controllo della loro scadenza, e dunque dell’ammontare residuo delle rate scadute, non può essere desunto se non dal contratto stesso, che poi, evidentemente, non si può più contestare per escludere l’applicazione di clausole penali ivi disciplinate.
La seconda è stata affrontata sia in termini di an che di quantum, giungendo al riconoscimento pieno del diritto del concedente, che aveva dimostrato come il bene fosse stato occupato dall’utilizzatore ben oltre il termine di scadenza del contratto: infatti il bene era stato reso dal curatore post fallimento.
In ordine alla sua congruità, l’eccezione della curatela è stata respinta ricordando come, ai sensi dell’art. 1384 c.c., il potere di riduzione della penale possa essere stimolato dimostrando la sua “manifesta” eccessività, circostanza nella fattispecie non ricorrente, in quanto il suo ammontare era pari alla metà del valore dei canoni applicati in contratto e comunque al di sotto di quelli medi applicati per la locazione di immobili delle stesse qualità nella medesima zona.
Dunque sotto ogni profilo il decreto del Tribunale di Novara si presenta come completo ed ineccepibile.

Osservazioni

Il decreto in commento offre lo spunto per tracciare una linea guida in soccorso al curatore che si trovi ad affrontare la domanda di ammissione al passivo proposta dalla società di leasing.
In base anche agli elementi raccolti nel provvedimento del Tribunale di Novara le ipotesi che si possono più frequentemente presentare sono quelle del contratto pendente o del contrato risolto anteriormente al fallimento.
Nel primo caso lo scioglimento del contratto ad opera del curatore comporta l’ammissione al passivo dei canoni scaduti alla data di fallimento gravati di interessi di mora.

Per i canoni a scadere, invece, il creditore ha soltanto diritto alla restituzione del bene oltre al diritto eventuale (per il quale vi è incertezza sul se verrà ad esistenza e su quale eventualmente sarà il preciso ammontare) di insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato, o meglio la minore somma ricavata rispetto a detto credito dalla nuova allocazione del bene (così Cass. 1 marzo 2010, n. 4862, e Cass. 3 settembre 2015, n. 17577).
Per quanto riguarda invece le ipotesi di crediti relativi a contratti di leasing risolti anteriormente alla dichiarazione di fallimento, per quelli di natura traslativa l’applicazione dell’art. 1526 c.c. pare maggioritaria (Cass 29 aprile 2015, n. 8687, e Cass. 09 febbraio 2016, n. 2538) anche se non unanime (Trib. Padova 14 marzo 2014 e, da ultimo, Trib. Bergamo 3 maggio 2016, in questo portale).
In virtù di tale norma, il curatore, se ne è ancora in possesso, deve restituire il bene al concedente, che, a propria volta, è obbligato a restituire i canoni percepiti, salvo compensarli con un equo compenso per l’uso del bene e il risarcimento del danno che, tuttavia, non è legato al mancato guadagno, poiché, con l’anticipato recupero del bene, il concedente è normalmente in grado di procurarsi, attraverso il reimpiego, un proporzionale utile (Cass. 13 gennaio 2005, n. 574; Cass. 27 settembre 2011, n. 19732; Cass. 8 gennaio 2010, n. 73).

L’equo compenso è determinato dalla giurisprudenza comprendendovi tanto la remunerazione del godimento del bene quanto il deprezzamento conseguente alla sua obsolescenza e logoramento per l’uso (Cass. 23 maggio 2008, n. 13418). Riguardo alla compatibilità tra l’art. 1526 c.c. e le penali normalmente inserite nel contatto di leasing nella misura dei canoni scaduti e a scadere, la giurisprudenza si è espressa in termini favorevoli, salvo attribuire al giudice la facoltà di ridurle, su richiesta del curatore, al fine di ricondurre ad equità il contratto ed evitare indebiti vantaggi della società di leasing a danno della massa dei creditori (Cass. 23 marzo 2001, n. 4208; Cass. 17 luglio 2008, n. 19697; Cass. 29 marzo 1996, n. 2909; Trib. Milano 25 settembre 2009, in Leggi d’Italia).

In termini di riduzione della penale si segnala la sentenza del Trib. Milano 7 giugno 2012 che ha tenuto conto, a favore del concedente, dell’uso del bene comprensivo della remunerazione per l’altrui godimento, del deprezzamento conseguente alla sua minor commerciabilità e logoramento e del costo della risoluzione anticipata, considerando il costo derivante dall’immobilizzazione del capitale impiegato per l’acquisto del bene e il rischio che il capitale venga reimmesso sul mercato a valor inferiori rispetto a quelli iniziali.


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